Fabrizio Corona
ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento UE 2016/679
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha sanzionato Fabrizio Corona per la diffusione non autorizzata di un file audio estratto da una conversazione privata di Raoul Bova, pubblicato nel format 'Falsissimo'. I contenuti attengono alla sfera intima e affettiva dell'interessato e non rispettano il principio di essenzialità dell'informazione previsto dalle norme sulla libertà di informazione. La sanzione è commisurata alla volontà intenzionale di alimentare gossip e ai benefici finanziari derivati dalla monetizzazione.
La diffusione di dati attinenti alla sfera privata e intima di un personaggio pubblico, priva di rilevanza informativa e finalizzata solo a spettacolarizzazione, viola il principio di essenzialità dell'informazione e comporta sanzione amministrativa.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1 (Raoul Bova)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Diffusione dati personali da conversazione privata; mancanza di essenzialità informativa; violazione della riservatezza di personaggio pubblico
Conseguenze — Il titolare è obbligato al pagamento di euro 4.950,00 entro 30 giorni dalla notificazione ovvero della metà dell'importo (euro 2.475,00) entro 30 giorni se opta per la definizione agevolata. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Garante. La rimozione della puntata oggetto di reclamo e dei contenuti audio dalle varie piattaforme deve permanere.
- condotta intenzionale volta a alimentare gossip mediante spettacolarizzazione della sfera intima (art. 83, par. 2, lett. b) GDPR)
- modalità sistematica di trattamento inserita nella prassi comunicativa del titolare
- benefici finanziari derivati dalla monetizzazione inclusa la plausibile monetizzazione mediante abbonati e inserti pubblicitari (art. 83, par. 2, lett. k) GDPR)
- mancata tempestiva conformazione alle indicazioni dell'Autorità nonostante precedente avvertimento del 4 agosto 2025 n. 467 (art. 83, par. 2, lett. c) GDPR)
- avvenuta rimozione del contenuto seppur successiva all'avvio del procedimento (art. 83, par. 2, lett. c) GDPR)
- finalità ricondotte alla libertà di informazione (art. 85 GDPR e art. 136 ss. Codice Privacy)
- assenza di redditi fiscalmente dichiarati nel 2025 e importi estremamente esigui percepiti dal titolare (solo TFR e contributi previdenziali)
La notorietà del soggetto non legittima automaticamente la raccolta e diffusione di dati personali: occorre valutare caso per caso l'essenzialità informativa anche per personaggi pubblici, specialmente per contenuti afferenti a sfera intima.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.