ReLife Recycling s.r.l.
ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 143 del Codice Privacy
Sintesi del provvedimento
ReLife Recycling s.r.l. non ha riscontrato la richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente entro un mese dal ricevimento, né lo ha informato dei motivi dell'inottemperanza, violando gli artt. 12, par. 3 e 4 del GDPR. Il Garante ha qualificato la violazione come minore e ha disposto un ammonimento anziché una sanzione pecuniaria.
Il mancato riscontro al diritto di accesso entro il termine di legge, indipendentemente dalle ragioni organizzative interne, configura violazione autonoma del GDPR soggetta a ammonimento.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Mancato riscontro al diritto di accesso ai dati personali
Conseguenze — Il Garante ammonisce ReLife Recycling s.r.l. per la violazione accertata degli artt. 12, par. 3 e 4 del GDPR; dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante; dispone l'annotazione della violazione nel registro interno dell'Autorità ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. u) del GDPR. Contro il provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla comunicazione, o sessanta se il ricorrente risiede all'estero.
carattere colposo della condotta; numero di interessati coinvolti (uno); assenza di precedenti violazioni a carico della Società; procedure successive messe in campo dalla Società per evitare simili evenienze in futuro
Istituire procedure interne robuste per rispondere alle richieste di accesso dati entro trenta giorni, con meccanismi di tracciamento per evitare omissioni durante riorganizzazioni aziendali.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.