Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
Ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679
Sintesi del provvedimento
Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dall'AIFA per violazione dell'art. 12, parr. 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679, non avendo fornito riscontro all'istanza di accesso ai dati personali presentata dall'interessato nei termini previsti. L'AIFA ha risposto solo a seguito dell'invito formulato dall'Autorità. Il Garante ammonisce l'AIFA per la violazione, qualificata come violazione minore. Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Autorità e l'annotazione delle violazioni nel registro interno.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Diritto di accesso dell'interessato ai dati personali; Obblighi del titolare del trattamento di rispondere a istanze di accesso ai sensi dell'art. 15 GDPR nei termini previsti dall'art. 12 GDPR
Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento effettuato dall'AIFA per violazione dell'art. 12, parr. 3 e 4, del Regolamento nella gestione dell'istanza di accesso ai dati personali. Il Garante ammonisce l'AIFA per la violazione. Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Autorità e l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell'Autorità.
La violazione ha riguardato un solo interessato; la condotta ha natura colposa, non dipendendo da una volontà dilatoria ma da documentate circostanze legate alla riorganizzazione istituzionale ed operativa dell'Ente; l'AIFA ha adottato misure organizzative atte a garantire la tempestiva evasione delle richieste (procedura operativa standard POS n. 215); non risultano precedenti violazioni commesse dall'Ente; il titolare ha offerto buona cooperazione nel corso dell'istruttoria; la violazione è qualificata come 'violazione minore' ai sensi dell'art. 83, par. 2, e del considerando 148 del Regolamento; il mancato riscontro non ha generato alcun tipo di pregiudizio all'interessato
L'AIFA non ha fornito riscontro all'istanza di accesso ai dati personali presentata dall'interessato nei termini previsti dall'art. 12 GDPR né lo ha informato dei motivi dell'inottemperanza. La risposta è stata fornita solo a seguito dell'invito dell'Autorità. Il ritardo è stato imputato a circostanze organizzative legate all'avvicendamento del Direttore Generale e del Dirigente dell'Ufficio Segreteria Tecnica.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.