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Sanzione Doc. 10225673 · 12/02/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Anconambiente S.p.A.

ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €2,5K

Sintesi del provvedimento

Il Garante ha sanzionato Anconambiente S.p.A. per violazione dell'art. 28 GDPR in relazione al trattamento dei dati dei defunti nella piattaforma Aldilapp. La società, responsabile del trattamento per conto del Comune di Ancona, non aveva stipulato idoneo accordo scritto e non aveva adottato vigilanza appropriata sul contratto con STUP 1 S.r.l. La sanzione di 2.500 euro è stata determinata considerando la gravità media della violazione, l'assenza di reclami e violazioni precedenti, nonché il cambio di gestione dei servizi cimiteriali.

La massima
Il responsabile del trattamento rimane responsabile delle violazioni del sub-responsabile se non ha predisposto adeguato accordo scritto e vigilanza ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Anconambiente S.p.A. responsabile del trattamento
Comune di Ancona titolare del trattamento
STUP 1 S.r.l. (già STUP 1 Srls) sub-responsabile del trattamento e distributore dell'Applicazione
Issam Consultancy LTD sviluppatore dell'Applicazione
Interessati coinvolti

migliaia di utenti registrati su Aldilapp per i cimiteri dei Comuni aderenti

Riferimenti normativi

Articoli
art. 28 parr. 3 e 4 GDPRart. 58 par. 2 lett. i) GDPRart. 58 par. 2 lett. d) GDPRart. 58 par. 1 lett. a) GDPRart. 57 par. 1 lett. f) GDPRart. 83 GDPRart. 157 Codice Privacyart. 166 comma 7 Codice Privacyart. 166 comma 8 Codice Privacyart. 154-bis comma 3 Codice Privacyart. 52 D.P.R. 285/1990art. 2 terdecies Codice Privacyart. 78 GDPRart. 152 Codice Privacyart. 10 d.lgs. n. 150/2011
Precedenti citati
Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR (Comitato europeo per la protezione dei dati, 23 maggio 2023)

Lettura del caso

Temi affrontati — responsabile del trattamento senza accordo scritto

Conseguenze — Anconambiente S.p.A. è obbligata a pagare la somma di euro 2.500,00 entro 30 giorni dalla notifica, con facoltà di definire la controversia versando metà importo entro 30 giorni. Inoltre, deve adottare misure idonee per verificare, in collaborazione con il Comune di Ancona, la cancellazione dei profili digitali dei defunti aperti di default nel database comunale, delle relative interazioni e rivendicazioni in Applicazione, e comunicare al Garante le iniziative intraprese entro 30 giorni dalla notifica.

Fattori di ponderazione

Assenza di reclami da parte degli interessati (art. 83 par. 2 lett. a GDPR); carattere colposo della violazione derivante da valutazione errata di Anconambiente (art. 83 par. 2 lett. b GDPR); dati non appartenenti a categorie particolari né giudiziari (art. 83 par. 2 lett. g GDPR); assenza di precedenti violazioni pertinenti (art. 83 par. 2 lett. e GDPR); nessuna richiesta di oscuramento pervenuta, numerosi profili già rivendicati dagli utenti (art. 83 par. 2 lett. k GDPR); difficoltà nella gestione del contratto dovute ad avvicendamento nella gestione dei servizi cimiteriali (art. 83 par. 2 GDPR)

Punto di attenzione

Anche gestori di servizi pubblici devono stipulare accordo scritto ex art. 28 GDPR con sub-responsabili e vigilare sul loro operato; la mancanza espone a responsabilità diretta.

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Anconambiente S.p.A.: sanzione Garante Privacy da €2,5K · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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