Anconambiente S.p.A.
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha sanzionato Anconambiente S.p.A. per violazione dell'art. 28 GDPR in relazione al trattamento dei dati dei defunti nella piattaforma Aldilapp. La società, responsabile del trattamento per conto del Comune di Ancona, non aveva stipulato idoneo accordo scritto e non aveva adottato vigilanza appropriata sul contratto con STUP 1 S.r.l. La sanzione di 2.500 euro è stata determinata considerando la gravità media della violazione, l'assenza di reclami e violazioni precedenti, nonché il cambio di gestione dei servizi cimiteriali.
Il responsabile del trattamento rimane responsabile delle violazioni del sub-responsabile se non ha predisposto adeguato accordo scritto e vigilanza ai sensi dell'art. 28 GDPR.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
migliaia di utenti registrati su Aldilapp per i cimiteri dei Comuni aderenti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — responsabile del trattamento senza accordo scritto
Conseguenze — Anconambiente S.p.A. è obbligata a pagare la somma di euro 2.500,00 entro 30 giorni dalla notifica, con facoltà di definire la controversia versando metà importo entro 30 giorni. Inoltre, deve adottare misure idonee per verificare, in collaborazione con il Comune di Ancona, la cancellazione dei profili digitali dei defunti aperti di default nel database comunale, delle relative interazioni e rivendicazioni in Applicazione, e comunicare al Garante le iniziative intraprese entro 30 giorni dalla notifica.
Assenza di reclami da parte degli interessati (art. 83 par. 2 lett. a GDPR); carattere colposo della violazione derivante da valutazione errata di Anconambiente (art. 83 par. 2 lett. b GDPR); dati non appartenenti a categorie particolari né giudiziari (art. 83 par. 2 lett. g GDPR); assenza di precedenti violazioni pertinenti (art. 83 par. 2 lett. e GDPR); nessuna richiesta di oscuramento pervenuta, numerosi profili già rivendicati dagli utenti (art. 83 par. 2 lett. k GDPR); difficoltà nella gestione del contratto dovute ad avvicendamento nella gestione dei servizi cimiteriali (art. 83 par. 2 GDPR)
Anche gestori di servizi pubblici devono stipulare accordo scritto ex art. 28 GDPR con sub-responsabili e vigilare sul loro operato; la mancanza espone a responsabilità diretta.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.