Associazione Movimento Cinque Stelle Sicilia
Ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante dichiara illecito il trattamento effettuato dall'Associazione Movimento Cinque Stelle Sicilia per violazione degli articoli 12, 13, 5 e 24 del Regolamento (UE) 2016/679, dovuta all'assenza di una privacy policy nel sito internet, all'inidoneità dei canali comunicativi per esercitare i diritti degli interessati e all'inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative. Pur apprezzando le misure correttive adottate dal titolare, compresa la rimozione dell'articolo lamentato e l'elaborazione di un'informativa privacy, il Garante commina una sanzione di € 5.000,00 e ingiunge l'adozione di misure adeguate per facilitare l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Un interessato (Signor XX)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Trasparenza nelle informazioni ai titolari del trattamento; Esercizio dei diritti degli interessati; Canali di comunicazione per l'esercizio dei diritti; Adeguatezza delle misure tecniche e organizzative; Diritto di cronaca e libertà di informazione nel contesto della protezione dei dati personali
Conseguenze — Il Garante dichiara illecito il trattamento effettuato dall'Associazione Movimento Cinque Stelle Sicilia. Prende atto dell'avvenuta rimozione dell'articolo lamentato. Ingiunge al titolare di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a facilitare l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e di soddisfare senza ingiustificato ritardo le relative istanze anche attraverso il corretto presidio dei canali di comunicazione. Ingiunge di comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dalla notifica, le iniziative intraprese per l'attuazione della misura imposta. Ordina il pagamento di € 5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Consente la definizione agevolata della controversia mediante pagamento di € 2.500,00 entro 30 giorni. Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante e l'annotazione nel registro interno dell'Autorità delle violazioni riscontrate.
- condotte di sistema interrotte soltanto a seguito dell'intervento dell'Autorità (art. 83, par. 2, lett. a GDPR)
- carattere negligente della condotta con noncuranza rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai doveri di trasparenza e all'evasione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati (art. 83, par. 2, lett. b GDPR). Fattori
- natura isolata della condotta essendo scaturita da un solo reclamo (art. 83, par. 2, lett. a GDPR)
- finalità perseguite dal titolare riconducibili all'esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione secondo il Regolamento art. 85 e Codice artt. 136 e ss. (art. 83, par. 2, lett. a GDPR)
- avvenuta rimozione dell'articolo lamentato e adozione di misure correttive avviate in sede istruttoria e dopo l'atto di contestazione (art. 83, par. 2, lett. c GDPR)
- assenza di precedenti procedimenti avviati a carico del titolare (art. 83, par. 2, lett. e GDPR)
Il provvedimento sottolinea l'importanza della trasparenza informativa e della corretta gestione dei canali di comunicazione per l'esercizio dei diritti degli interessati, anche nel caso di siti gestiti da organizzazioni che esercitano attività di cronaca e informazione. Il Garante ritiene che gli obblighi di trasparenza e di evasione delle istanze di esercizio dei diritti devono essere adeguatamente presidiati con canali comunicativi funzionanti, indipendentemente dalle finalità perseguite dal titolare.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.