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Prescrizione Doc. 10232091 · 29/01/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

avvocato XX

ammonimento

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante accerta l'illiceità del trattamento di dati personali costituiti da file audio di intercettazioni telefoniche diffusi da un avvocato a fini di contestazione politica, in violazione dell'articolo 6 GDPR. L'interesse legittimo alla contestazione politica non prevale sulla tutela costituzionale delle comunicazioni telefoniche. L'Autorità ammonisce l'avvocato per la violazione accertata.

La massima
L'ostensione di intercettazioni telefoniche a fini di contestazione politica viola l'articolo 6 GDPR, poiché l'interesse legittimo non prevale sulla tutela costituzionale delle comunicazioni telefoniche.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

avvocato XX titolare del trattamento
dottor XX interessato i cui dati personali sono stati trattati
dottor XX (mandante dell'avvocato) titolare del procedimento penale da cui provenivano le intercettazioni
personaggi politici della XX destinatari delle informazioni diffuse
organi di stampa destinatari della diffusione massiva
testate giornalistiche coinvolte nella pubblicazione dei dati
Interessati coinvolti

almeno due interessati principali (dottor XX e altro soggetto); circa 30 persone presenti alla riunione della XX; platea indefinibile a seguito della diffusione massiva

Riferimenti normativi

Articoli
art. 6 GDPRart. 15 Costituzioneart. 114 c.p.p.art. 329 c.p.p.art. 2-quater Codice Privacyart. 166 co. 2 Codice Privacyart. 5 GDPRart. 58 par. 2 lett. b GDPRart. 58 par. 2 lett. i GDPRart. 83 GDPRart. 154-bis co. 3 Codice Privacyart. 37 regolamento Garante n. 1/2019art. 17 regolamento Garante n. 1/2019art. 57 par. 1 lett. u GDPRart. 78 GDPRart. 152 Codice Privacyart. 10 d.lgs. n. 150/2011

Lettura del caso

Temi affrontati — Illiceità del trattamento di intercettazioni telefoniche a fini di contestazione politica

Conseguenze — Il Garante ammonisce l'avvocato XX per aver violato l'articolo 6 GDPR. Il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell'Autorità e le violazioni sono annotate nel registro interno del Garante ai sensi dell'articolo 57, par. 1, lett. u GDPR. Avverso il provvedimento può essere proposta opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione.

Punto di attenzione

Le intercettazioni telefoniche, tutelate dall'art. 15 Cost., richiedono una valutazione rigorosa del legittimo interesse che non può essere giustificata da mere esigenze politiche.

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avvocato XX: prescrizione Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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