Ciemme S.r.l.s.
ordinanza ingiunzione per applicazione sanzione amministrativa pecuniaria
Sintesi del provvedimento
Il Garante sanziona Ciemme S.r.l.s. per violazione degli artt. 157 e 166 comma 2 del Codice Privacy, consistente nel mancato riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità. La Società è ingiunta di pagare euro 1.000,00 e di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell'interessata. È disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Il mancato riscontro del titolare alle richieste di informazioni del Garante integra violazione grave e giustifica l'applicazione della sanzione amministrativa anche in caso di microimpresa.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1 (signora XX riclamante)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — mancato riscontro a richiesta informazioni del Garante
Conseguenze — Il titolare è ingiunto di pagare euro 1.000,00 entro 30 giorni dalla notificazione, con facoltà di definire la controversia mediante pagamento del 50% entro 30 giorni. Deve soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell'interessata. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Garante e annotato nel registro interno dell'Autorità.
- mancato riscontro che ha ostacolato l'azione dell'Autorità e impedito di acquisire elementi utili a definire l'istruttoria e soddisfare la richiesta dell'interessata
- assenza di precedenti procedimenti
- natura dei dati comuni (anagrafici e di contatto)
- condotta non sistematica e isolata al caso lamentato
- natura di microimpresa e recente costituzione societaria
Ignorare richieste di informazioni del Garante, anche se formalmente notificate, comporta sanzione e obbligo di riscontro immediato: non ritardare né ignorare comunicazioni dell'Autorità.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.