Comune di XX
Ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha accertato la trasmissione illegittima del certificato telematico di malattia di una segretaria comunale alla Prefettura e al segretario generale sostituto in assenza di idonea base giuridica. Pur riconoscendo il carattere isolato dell'errore materiale e le misure correttive adottate dall'ente, ha irrogato una sanzione di 3.000 euro per violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati.
L'assenza per malattia rientra nella nozione ampia di dato relativo alla salute indipendentemente dalla presenza della diagnosi; la sua comunicazione richiede una valida base giuridica.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1 (una segretaria comunale)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Trattamento illegittimo di dati sanitari in assenza di base giuridica
Conseguenze — Il Comune è tenuto al pagamento di euro 3.000,00 entro 30 giorni dalla notificazione, ovvero può definire la controversia pagando euro 1.500,00 entro 30 giorni. In caso di mancato pagamento, saranno adottati atti esecutivi. Il provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito del Garante.
- evento isolato e carattere colposo (errore materiale in contesto di urgenza organizzativa)
- informazioni non includevano diagnosi
- piccole dimensioni dell'ente
- numerose iniziative preventive intraprese
- piena cooperazione durante l'istruttoria
- assenza di precedenti violazioni. Gravità: media
La comunicazione di un certificato di malattia, anche senza diagnosi, costituisce trattamento di dato sanitario. Verificare sempre la base giuridica prima di trasmettere documentazione ai soggetti esterni.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.