Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited
ratifica di provvedimenti d'urgenza in materia di revenge porn
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale su piattaforme digitali. Sono ingiunge ai gestori delle piattaforme l'adozione di misure di blocco e la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante può adottare misure d'urgenza entro 48 ore dal ricevimento di segnalazioni di revenge porn, imponendo ai gestori di piattaforme il blocco e la conservazione probatoria del materiale.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
una persona interessata
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn e diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti
Conseguenze — I gestori delle piattaforme sono tenuti ad adottare immediatamente misure volte ad impedire la diffusione del materiale segnalato tramite tecnologie di hashing; conservare per dodici mesi il materiale acquisito in chiaro utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicarlo tempestivamente al Garante.
Le piattaforme devono implementare sistemi di blocco basati su hash e conservare materiale per finalità probatorie con anonimizzazione adeguata entro 48 ore.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.