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Deliberazione Doc. 10282354 · 06/08/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited

ratifica di provvedimenti d'urgenza in materia di revenge porn

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale su piattaforme digitali. Sono ingiunge ai gestori delle piattaforme l'adozione di misure di blocco e la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.

La massima
Il Garante può adottare misure d'urgenza entro 48 ore dal ricevimento di segnalazioni di revenge porn, imponendo ai gestori di piattaforme il blocco e la conservazione probatoria del materiale.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Persona interessata segnalante
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale
Garante per la protezione dei dati personali autorità competente
Interessati coinvolti

una persona interessata

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis Regolamento Garante n. 1/2019art. 15 Regolamento Garante n. 1/2000art. 2016/679 GDPR
Precedenti citati
Determinazioni dirigenziali nn. 403-405 del 22 luglio 2026Deliberazione Garante n. 33 del 27 gennaio 2022

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn e diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti

Conseguenze — I gestori delle piattaforme sono tenuti ad adottare immediatamente misure volte ad impedire la diffusione del materiale segnalato tramite tecnologie di hashing; conservare per dodici mesi il materiale acquisito in chiaro utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicarlo tempestivamente al Garante.

Punto di attenzione

Le piattaforme devono implementare sistemi di blocco basati su hash e conservare materiale per finalità probatorie con anonimizzazione adeguata entro 48 ore.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited: deliberazione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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