revenge porn
88 provvedimenti — 0 sanzioni, 0 pareri, 88 altro
03/07/2026
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 1 luglio 2026 adottato dal dirigente del Dipartimento competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il provvedimento ingiunge l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn) e prescrive la conservazione di eventuali materiali acquisiti per dodici mesi a fini probatori. AI
03/07/2026
MTCH Technology Services Limited; TikTok Technology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 327 e 328 del 24 giugno 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente nei confronti dei gestori delle piattaforme Tinder e TikTok, che ingiunsero l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato da una persona interessata e la conservazione a fini probatori per dodici mesi. AI
03/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 24 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale (revenge porn) e prescrivono la conservazione per dodici mesi del materiale acquisito a fini probatori. AI
03/07/2026
Facebook Italy S.r.l.; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 23 giugno 2026 nei confronti di tre gestori di piattaforme digitali per il contrasto della diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale (revenge porn). Le misure imposte consistono nell'immediata adozione di filtri basati su hash e nella conservazione conservativa del materiale per dodici mesi a fini probatori. AI
03/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Techonology Limited; Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di quattro gestori di piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) segnalato da un interessato. Le piattaforme sono state ingiunge di adottare misure per bloccare la diffusione del contenuto e conservare il materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
03/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 26 giugno 2026 nei confronti di sei gestori di piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) segnalato da un interessato. Le società sono state ingiunge di adottare misure immediate per bloccare la diffusione e conservare il materiale acquisito per dodici mesi a scopo probatorio. AI
03/07/2026
Facebook Italy S.r.l.; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; X Internet Unlimited Company; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento nei confronti delle piattaforme digitali, che disponevano l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riportato in segnalazione ex art. 144-bis del Codice Privacy, nonché la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori. AI
03/07/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione di revenge porn. Telegram è ingiunto di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato e di conservare eventuali acquisizioni per dodici mesi a fini probatori. AI
03/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited; Telegram FZ-LLC; Fenix International Limited/DAPR sp. z o.o; Aylo Freesites Ltd; Hammy Media LTD/Xhamster
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 23 giugno 2026 nei confronti di otto gestori di piattaforme digitali, per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (revenge porn). I provvedimenti prevedono l'adozione di misure immediate di blocco e la conservazione probatoria del materiale per dodici mesi con garantia dell'anonimato degli interessati. AI
14/07/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 352 e 353 del 6 luglio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure tecniche per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato da un interessato e prescrivono la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
14/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 10 luglio 2026 con il quale è stata ingiunta a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn. La società è inoltre prescritta di conservare l'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
14/07/2026
Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 360 e 361 del 9 luglio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento nei confronti di Telegram e TikTok, relativi a segnalazione di revenge porn. Le piattaforme sono obbligate a impedire la diffusione del materiale e conservarlo per dodici mesi a fini probatori con misure di anonimizzazione. AI
14/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 9 luglio 2026 nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata in base all'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn). Le piattaforme sono state ingiunge all'immediata adozione di misure di blocco e alla conservazione del materiale per dodici mesi a fini probatori. AI
14/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 354 e 355 del 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti delle piattaforme digitali Facebook, Instagram e Telegram. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale segnalato e prescrivono la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; MTCH Technology Services Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 13 luglio 2026 nei confronti delle piattaforme digitali Facebook, Instagram e Tinder, volti a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy in materia di revenge porn. Le società sono tenute a adottare misure di blocco e conservazione del materiale con identificazione offuscata per dodici mesi. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google LLC; Google Italy s.r.l.; Google Ireland
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento contro sette gestori di piattaforme digitali, ordinando l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione per revenge porn, trasmesso in formato hash, e prescrivendo la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; X Internet Unlimited Company; Discord Netherlands BV; Twitch Interactive Inc.; Snap Inc.
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 13 luglio 2026 nei confronti di otto gestori di piattaforme digitali, disponendo l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) e prescrivendo la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
23/07/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 388/2026 del 17 luglio 2026 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento ingiunge l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn e prescrive la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori. AI
23/07/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 402/2026 del 21 luglio 2026 con il quale è stata ingiunta a Telegram FZ-LLC l'adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione per revenge porn e la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi. AI
14/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 358 e 359 del 9 luglio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti delle tre piattaforme digitali. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy e prescrivono la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori. AI
14/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati il 3 luglio 2026 dal dirigente del Dipartimento contro le piattaforme digitali (Facebook, Instagram, YouTube e TikTok) per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale (revenge porn). Le piattaforme sono tenute a bloccare il contenuto e conservare il materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
14/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; MTCH Technology Services Limited; LinkedIn Ireland Unlimited Company
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti dei gestori di piattaforme digitali (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Tinder, LinkedIn) per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata. I gestori sono tenuti a adottare misure immediate di blocco e a conservare il materiale acquisito per fini probatori per dodici mesi. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Discord Netherlands BV
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 13 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV, confermando l'obbligo di impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso e la conservazione del materiale per dodici mesi a fini probatori. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 397/2026 del 20 luglio 2026 con il quale è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato secondo l'art. 144-bis del Codice Privacy, e di conservarlo per dodici mesi a fini probatori. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Fenix International Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti dei gestori delle piattaforme digitali (determinazioni nn. 398-401/2026 del 21 luglio 2026). I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy e prescrivono la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati. AI
23/07/2026
Telegram FZ-LLC; MTCH Technology Services Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 13 luglio 2026 nei confronti dei gestori delle piattaforme Telegram e Tinder. Le determinazioni dirigenziali ingiungevano l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato e prescrivevano la conservazione per dodici mesi del materiale acquisito, a fini probatori. AI
23/07/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 20 luglio 2026 con cui è stata ingiunta a Telegram l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato quale revenge porn, nonché la conservazione per dodici mesi di eventuali materiali acquisiti. AI
23/07/2026
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 20 luglio 2026 con il quale è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn). La società è altresì prescritta di conservare il materiale acquisito per dodici mesi con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 17 luglio 2026 con il quale il dirigente del Dipartimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy. È stata inoltre prescritta la conservazione del materiale per dodici mesi a fini probatori. AI
23/07/2026
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento il 15 luglio 2026 che ingiunge a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn. La società è prescritta di conservare il materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 15 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione di revenge porn. Le piattaforme sono ingiunge di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e di conservare eventuali contenuti acquisiti per dodici mesi a scopo probatorio. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 386 e 387 del 16 luglio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente, che ingiungono alle tre piattaforme l'adozione di misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato e la conservazione probatoria per dodici mesi con protezione dell'identificabilità degli interessati. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 381 e 382/2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente, che hanno ingiunto a tre gestori di piattaforme digitali l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn) e la conservazione a fini probatori per dodici mesi. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google LLC; Google Italy s.r.l.; Google Ireland; X Internet Unlimited Company
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 390-394 del 17 luglio 2026 con cui è stato ordinato ai gestori di piattaforme digitali di impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riguardante un minore, segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy. Le società sono altresì prescritte di conservare per dodici mesi eventuali materiali acquisiti a fini probatori, utilizzando misure che impediscano l'identificazione diretta degli interessati. AI
06/08/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 4 agosto 2026 nei confronti di sei gestori di piattaforme digitali. I provvedimenti ingiungono l'adozione di misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale (revenge porn) e prescrivono la conservazione probatoria del materiale acquisito per dodici mesi. AI
06/08/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 417/2026 del 27 luglio 2026 con il quale è stata ingiunta a Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato come 'revenge porn'. Contestualmente è prescritta la conservazione del materiale per dodici mesi a fini probatori. AI
06/08/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 421/2026 del 28 luglio 2026 con cui è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riportante la persona interessata, segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn). È prescritta anche la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
06/08/2026
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 30 luglio 2026 con il quale è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale sulla piattaforma Instagram, in risposta a una segnalazione rientrante nell'ipotesi di revenge porn. La società è altresì prescritta di conservare per dodici mesi l'eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedire l'identificabilità dei soggetti interessati. AI
06/08/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; X Internet Unlimited Company; Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 27 luglio 2026 nei confronti dei gestori di piattaforme digitali (Facebook, Meta, X), ingiungendo l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti e prescrivendo la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
06/08/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 23 luglio 2026 con il quale è stata ingiunta a Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato in base all'art. 144-bis del Codice Privacy. La società è prescritta a conservare l'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori, utilizzando misure di anonimizzazione. AI
06/08/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Fenix International Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di cinque piattaforme digitali, ordinando l'adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato da una persona interessata e la conservazione conservativa del materiale acquisito per dodici mesi. AI
06/08/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google LLC; Google Italy s.r.l.; Google Ireland
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 406-409/2026 del 23 luglio 2026 con i quali era stato ingiunto ai gestori di piattaforme digitali di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dall'interessato. Viene inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
06/08/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale su piattaforme digitali. Sono ingiunge ai gestori delle piattaforme l'adozione di misure di blocco e la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori. AI
06/08/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland; X Internet Unlimited Company
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 27 luglio 2026 nei confronti di otto gestori di piattaforme digitali, ingiungendo l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito e prescrivendo la conservazione cautelare del materiale eventualmente acquisito per dodici mesi. AI
06/08/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 24 luglio 2026 con cui il dirigente del Dipartimento ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale sulla piattaforma Instagram, e di conservare il materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
29/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti urgenti nn. 182/2026-185/2026 del 20 aprile 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc., che ingiungono l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito in violazione del consenso della persona interessata (revenge porn) e prescrivono la conservazione per dodici mesi del materiale acquisito in chiaro. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 145/2026 e 146/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, confermando l'ingiuzione di adottare misure volte a impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione e la conservazione dello stesso per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 181/2026 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, che ingiunge l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale su Facebook e Instagram, e prescrive la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 132/2026 e 133/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo del 25 marzo 2026, i quali ingiungono a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione di revenge porn tramite trasmissione in formato hash, nonché la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. AI
17/04/2026
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica la determinazione d'urgenza n. 144 del 30 marzo 2026 adottata dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. La determinazione ingiunge l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione su Facebook e Instagram di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash. Prescrive inoltre la conservazione di eventuali materiali acquisiti in chiaro per dodici mesi a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti urgenti nn. 175 e 176 del 7 aprile 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione e prescrivendo la conservazione di tale materiale per dodici mesi a soli fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 170/2026 e 171/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, ingiungendo l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione e prescrivendo la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 166/2026 del 7 aprile 2026 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con il quale è stata ingiunta a Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito sulla relativa piattaforma, nonché la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori. AI
17/04/2026
Grindr LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza numeri 177 e 178 del 14 aprile 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC, i quali prescrivono l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn, la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori e l'utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 164/2026 e 165/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 7 aprile 2026, con i quali sono state ingiunge a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione del materiale a contenuto sessualmente esplicito non consensuale oggetto della segnalazione, e prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 158/2026 e 159/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Tali provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione per revenge porn, nonché prescrivono la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti urgenti nn. 179 e 180 del 16 aprile 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, con i quali sono state ingiunge l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito non consensuale sulle rispettive piattaforme, e prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento n. 152/2026 adottato d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 3 aprile 2026 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, con il quale sono state ingiunge l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram del materiale oggetto della segnalazione relativa a revenge porn, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 153/2026, 154/2026 e 155/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 3 aprile 2026, nei quali è stato ordinato ai gestori delle piattaforme digitali Facebook, Instagram, TikTok e Google (Youtube) di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito riguardante la persona segnalante e di conservare eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 169/2026 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 7 aprile 2026, con il quale è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione pervenuta ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori. AI
17/04/2026
TikTok Technology Limited; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 160/2026 e 161/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 7 aprile 2026 nei confronti di TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland, con cui è stata ingiunta l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme di materiale sessualmente esplicito segnalato, nonché la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 134/2026 del 25 marzo 2026 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con il quale è stata ingiunta a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione in base all'art. 144-bis del Codice Privacy, nonché la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 167/2026 e 168/2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 7 aprile 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) sulle relative piattaforme, trasmesso in formato hash, e prescrivono la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. AI
17/04/2026
Telegram FZ-LLC; X Internet Unlimited Company
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC e X Internet Unlimited Company, relativi a una segnalazione di contenuti sessualmente espliciti (revenge porn) da rimuovere dalle piattaforme digitali. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione del materiale e prescrivono la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 172 e 173 del 9 aprile 2026, adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. I provvedimenti dispongono l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito privato segnalato dalla persona interessata, trasmesso in formato hash, e prescrivono la conservazione di tale materiale per dodici mesi a soli fini probatori con misure idonee a impedire l'identificabilità degli interessati. AI
17/04/2026
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 174 del 9 aprile 2026 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il provvedimento ingiunge alle società di adottare misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione ricevuta ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy e prescrive la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 162/2026 e 163/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 7 aprile 2026, con i quali sono stati ingiungere a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, nonché la conservazione per dodici mesi dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 147/2026 e 148/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, con i quali è stata ingiunta l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione su Instagram e Telegram di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy, nonché prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 139/2026 e 140/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 26 marzo 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited, con i quali è stata disposta l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata sulle relative piattaforme, nonché la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti urgenti nn. 135/2026 e 136/2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 26 marzo 2026, con i quali è stata ingiunta a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione di revenge porn sulle relative piattaforme, trasmesso in formato hash, e prescritto alle medesime società la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. da 141/2026 a 143/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Reddit Netherlands B.V., con i quali sono state ingiunge l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso sulle relative piattaforme e prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti urgenti nn. 137/2026 e 138/2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 26 marzo 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, relativi a segnalazioni di contenuti sessualmente espliciti non consensuali (revenge porn). I provvedimenti ingiungono alle piattaforme l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione del materiale e la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori. AI
17/04/2026
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 151/2026 del 30 marzo 2026 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con il quale è stata ingiunta a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulla relativa piattaforma di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione effettuata da una persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy. È stata altresì prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma a soli fini probatori per dodici mesi, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. AI
17/04/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 149/2026 e 150/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, con i quali è stato ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate volte ad impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori. AI
16/01/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento il 12 gennaio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC, mediante il quale è stata ingiunta l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito pubblicato senza consenso e la conservazione del materiale acquisito per fini probatori per dodici mesi. AI
16/01/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited; Telegram FZ-LLC; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland; X Internet Unlimited Company
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 13 gennaio 2026 nei confronti di otto piattaforme digitali. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato e prescrivono la conservazione di eventuali contenuti acquisiti per dodici mesi a fini probatori. AI
16/01/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati il 5 gennaio 2026 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di sette gestori di piattaforme digitali. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione e prescrivono la conservazione di eventuali materiali acquisiti per dodici mesi a fini probatori. AI
16/01/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 515/2025 del 30 dicembre 2025 con il quale è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata, nonché di conservare per dodici mesi il materiale acquisito a scopo probatorio. AI
16/01/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento il 30 dicembre 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC, confermando l'ingiuzione di impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso (revenge porn) e la conservazione per dodici mesi di eventuali contenuti acquisiti. AI
16/01/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 20 e 21 del 14 gennaio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento cyberbullismo nei confronti dei gestori di piattaforme digitali. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure tecniche per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata e prescrivono la conservazione del materiale acquisito in chiaro per fini probatori per dodici mesi. AI
16/01/2026
Telegram FZ-LLC; Grindr LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 13 e 14 del 12 gennaio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC e Grindr LLC. I provvedimenti prescrivono l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy e la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
16/01/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento il 9 gennaio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC per la segnalazione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato rischiante diffusione. Telegram è ingiunto ad adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale identificato tramite hash e a conservare per dodici mesi il materiale acquisito in chiaro a fini probatori. AI
16/01/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento il 7 gennaio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC. L'ordinanza ingiunge al gestore la rimozione immediata di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata e la conservazione di dodici mesi di eventuali contenuti acquisiti, mediante hash, a fini probatori. Il provvedimento si basa sulla competenza del Garante in materia di segnalazioni di revenge porn introdotta dall'art. 144-bis del Codice Privacy. AI
16/01/2026
Facebook Italy
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 8 gennaio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. I provvedimenti ingiungono alle piattaforme l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato quale revenge porn e prescrivono la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
16/01/2026
Telegram FZ-LLC; TikTok Techonology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 31 dicembre 2025 nei confronti di Telegram e TikTok, con cui è stato ingiunto l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale e prescritta la conservazione di tale materiale per fini probatori per dodici mesi. AI
16/01/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 521-523/2025 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti delle piattaforme digitali. Sono state ingiunge misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale tramite blocchi basati su hash e prescritte conservazioni probatorie per dodici mesi. AI
16/01/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 30 dicembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato e prescrivono la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
15/01/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 7 gennaio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, con i quali è stato ingiunto il blocco della diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato e la conservazione dodici mesi del materiale acquisito, secondo l'art. 144-bis del Codice Privacy in materia di revenge porn. AI
Non perderti nessun provvedimento
Un'email il giorno stesso in cui il Garante pubblica una sanzione o un parere, con la sintesi già pronta — niente altro, cancellazione in un click.