Telegram FZ-LLC
ratifica di provvedimento d'urgenza contro revenge porn
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento il 7 gennaio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC. L'ordinanza ingiunge al gestore la rimozione immediata di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata e la conservazione di dodici mesi di eventuali contenuti acquisiti, mediante hash, a fini probatori. Il provvedimento si basa sulla competenza del Garante in materia di segnalazioni di revenge porn introdotta dall'art. 144-bis del Codice Privacy.
Il Garante ratifica l'ordinanza d'urgenza che ingiunge a Telegram la rimozione immediata e la conservazione probatoria di materiale sessualmente esplicito non consensuale.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
una persona fisica
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Contrasto al revenge porn mediante contenimento d'urgenza
Conseguenze — Telegram FZ-LLC è tenuta a: adottare immediatamente misure volte ad impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulla relativa piattaforma, utilizzando il formato hash fornito; conservare per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento l'eventuale materiale acquisito in chiaro, impiegando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandolo tempestivamente al Garante.
Piattaforme digitali devono implementare sistemi hash per il blocco immediato di contenuti revenge porn e conservare tracce probatorie per dodici mesi secondo specifiche tecniche del Garante.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.