Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente
Deliberazione Doc. 10268358 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited

Deliberazione di ratifica di provvedimenti d'urgenza relativi a segnalazioni di revenge porn

Dettaglio Ratifica

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 139/2026 e 140/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 26 marzo 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited, con i quali è stata disposta l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata sulle relative piattaforme, nonché la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinataria di provvedimento
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale destinataria di provvedimento
Persona interessata segnalante che ha denunciato il rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito
Interessati coinvolti

Una persona interessata

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis del Regolamento del Garante n. 1/2019art. 15 Regolamento del Garante n. 1/2000Regolamento (UE) n. 2016/679
Precedenti citati
Deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con legge 3 dicembre 2021, n. 205d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101Determinazioni dirigenziali nn. 139 e 140 del 26 marzo 2026

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn; tutela della privacy rispetto a diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito; competenze urgenti del Garante ex art. 144-bis Codice Privacy; divieto di diffusione di contenuti intimi senza consenso

Conseguenze — Il Garante ratifica l'ordine alle piattaforme Telegram e TikTok di adottare immediatamente misure volte ad impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, utilizzando identificativi in formato hash; prescrive alle medesime piattaforme la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati.

Punto di attenzione

La competenza urgente del Garante sulle segnalazioni di revenge porn nel termine di quarantotto ore dal ricevimento; il procedimento abbreviato in via d'urgenza con successiva ratifica; l'obbligo di utilizzo dell'hash per impedire la diffusione e le prescrizioni sulla conservazione del materiale per scopi probatori.

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

Condividi questo provvedimento

Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

Gioco di cultura privacy

Privacy, autorità e provvedimenti: quanto li conosci?

10 domande a risposta multipla tra funzionamento del Garante e casi reali dell'archivio, con una spiegazione dopo ogni risposta.

Fai il quiz →