Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited
Deliberazione di ratifica di provvedimenti d'urgenza relativi a segnalazioni di revenge porn
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 139/2026 e 140/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 26 marzo 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited, con i quali è stata disposta l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata sulle relative piattaforme, nonché la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Una persona interessata
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn; tutela della privacy rispetto a diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito; competenze urgenti del Garante ex art. 144-bis Codice Privacy; divieto di diffusione di contenuti intimi senza consenso
Conseguenze — Il Garante ratifica l'ordine alle piattaforme Telegram e TikTok di adottare immediatamente misure volte ad impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, utilizzando identificativi in formato hash; prescrive alle medesime piattaforme la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati.
La competenza urgente del Garante sulle segnalazioni di revenge porn nel termine di quarantotto ore dal ricevimento; il procedimento abbreviato in via d'urgenza con successiva ratifica; l'obbligo di utilizzo dell'hash per impedire la diffusione e le prescrizioni sulla conservazione del materiale per scopi probatori.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.