Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google LLC; Google Italy s.r.l.; Google Ireland
ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 di provvedimenti d'urgenza in materia di revenge porn
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento contro sette gestori di piattaforme digitali, ordinando l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione per revenge porn, trasmesso in formato hash, e prescrivendo la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi.
Il Garante può ordinare alle piattaforme digitali misure d'urgenza entro 48 ore dal ricevimento di segnalazioni di revenge porn, con successiva ratifica collegiale.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Contrasto al revenge porn attraverso piattaforme digitali
Conseguenze — I gestori delle piattaforme devono adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito indicato tramite hash, conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori con misure di protezione dell'identità degli interessati, e comunicare tempestivamente all'Autorità quanto acquisito.
Le piattaforme devono implementare blocchi hash immediati su segnalazione di revenge porn e conservare prove per 12 mesi mantenendo anonimato.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.