Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google LLC; Google Italy s.r.l.; Google Ireland

ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 di provvedimenti d'urgenza in materia di revenge porn

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento contro sette gestori di piattaforme digitali, ordinando l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione per revenge porn, trasmesso in formato hash, e prescrivendo la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi.

La massima
Il Garante può ordinare alle piattaforme digitali misure d'urgenza entro 48 ore dal ricevimento di segnalazioni di revenge porn, con successiva ratifica collegiale.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Persona interessata segnalante e titolare dei diritti sul materiale sessualmente esplicito
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Google LLC gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Google Italy s.r.l. gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Google Ireland gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Garante per la protezione dei dati personali autorità competente a ratificare i provvedimenti

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000
Precedenti citati
determinazioni nn. 374-377 del 14 luglio 2026

Lettura del caso

Temi affrontati — Contrasto al revenge porn attraverso piattaforme digitali

Conseguenze — I gestori delle piattaforme devono adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito indicato tramite hash, conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori con misure di protezione dell'identità degli interessati, e comunicare tempestivamente all'Autorità quanto acquisito.

Punto di attenzione

Le piattaforme devono implementare blocchi hash immediati su segnalazione di revenge porn e conservare prove per 12 mesi mantenendo anonimato.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google LLC; Google Italy s.r.l.; Google Ireland: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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