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Deliberazione Doc. 10273420 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

TikTok Technology Limited; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland

Deliberazione

Dettaglio Ratifica

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 160/2026 e 161/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 7 aprile 2026 nei confronti di TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland, con cui è stata ingiunta l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme di materiale sessualmente esplicito segnalato, nonché la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale destinataria di ingiuzione
Google Italy S.r.l. gestore di piattaforma digitale destinataria di ingiuzione
Google LLC gestore di piattaforma digitale destinataria di ingiuzione
Google Ireland gestore di piattaforma digitale destinataria di ingiuzione
Persona interessata segnalante
Interessati coinvolti

Una persona interessata

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)art. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000Regolamento (UE) n. 2016/679
Precedenti citati
Provvedimento dell'8 giugno 2023 [9936469]Provvedimento del 1° giugno 2023 [9936437]Provvedimento del 22 giugno 2023 [9936952]Provvedimento dell'8 giugno 2023 [9936452]Provvedimento dell'8 giugno 2023 [9936484]Provvedimento del 22 giugno 2023 [9936967]Provvedimento del 1 giugno 2023 [9935360]Provvedimento del 1° giugno 2023 [9936422]Provvedimento del 22 giugno 2023 [9936935]

Lettura del caso

Temi affrontati — Diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso attraverso piattaforme digitali; misure di prevenzione e conservazione probatoria

Conseguenze — Il Garante ratifica l'ingiuzione a TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione sulle relative piattaforme, trasmesso in formato hash, e la prescritta conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Punto di attenzione

Procedura d'urgenza ex art. 144-bis Codice Privacy con ratifica successiva; trasferimento dei dati in formato hash ai gestori delle piattaforme; conservazione probatoria con anonimizzazione

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TikTok Technology Limited; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland: deliberazione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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