Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited
ratifica di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 397/2026 del 20 luglio 2026 con il quale è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato secondo l'art. 144-bis del Codice Privacy, e di conservarlo per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante può disporre in via d'urgenza il blocco della diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale, con ratifica entro le quarantotto ore secondo l'art. 144-bis del Codice Privacy.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
una persona interessata
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Prevenzione diffusione non consensuale materiale sessualmente esplicito (revenge porn)
Conseguenze — Ingiunge alle piattaforme l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito indicato in formato hash; prescrive la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Le piattaforme devono adottare misure tecniche entro 48 ore dalle segnalazioni di revenge porn e conservare il materiale per dodici mesi a fini probatori.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.