I provvedimenti del Garante Privacy del 8 settembre 2026
Il 8 settembre 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato 19 provvedimenti. Argomenti della giornata: revenge porn.
Elenco dei provvedimenti pubblicati
14/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 358 e 359 del 9 luglio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti delle tre piattaforme digitali. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy e prescrivono la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori. AI
14/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati il 3 luglio 2026 dal dirigente del Dipartimento contro le piattaforme digitali (Facebook, Instagram, YouTube e TikTok) per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale (revenge porn). Le piattaforme sono tenute a bloccare il contenuto e conservare il materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
14/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; MTCH Technology Services Limited; LinkedIn Ireland Unlimited Company
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti dei gestori di piattaforme digitali (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Tinder, LinkedIn) per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata. I gestori sono tenuti a adottare misure immediate di blocco e a conservare il materiale acquisito per fini probatori per dodici mesi. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Discord Netherlands BV
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 13 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV, confermando l'obbligo di impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso e la conservazione del materiale per dodici mesi a fini probatori. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 397/2026 del 20 luglio 2026 con il quale è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato secondo l'art. 144-bis del Codice Privacy, e di conservarlo per dodici mesi a fini probatori. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Fenix International Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti dei gestori delle piattaforme digitali (determinazioni nn. 398-401/2026 del 21 luglio 2026). I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy e prescrivono la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati. AI
23/07/2026
Telegram FZ-LLC; MTCH Technology Services Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 13 luglio 2026 nei confronti dei gestori delle piattaforme Telegram e Tinder. Le determinazioni dirigenziali ingiungevano l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato e prescrivevano la conservazione per dodici mesi del materiale acquisito, a fini probatori. AI
23/07/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 20 luglio 2026 con cui è stata ingiunta a Telegram l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato quale revenge porn, nonché la conservazione per dodici mesi di eventuali materiali acquisiti. AI
23/07/2026
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 20 luglio 2026 con il quale è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn). La società è altresì prescritta di conservare il materiale acquisito per dodici mesi con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 17 luglio 2026 con il quale il dirigente del Dipartimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy. È stata inoltre prescritta la conservazione del materiale per dodici mesi a fini probatori. AI
23/07/2026
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento il 15 luglio 2026 che ingiunge a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn. La società è prescritta di conservare il materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 15 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione di revenge porn. Le piattaforme sono ingiunge di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e di conservare eventuali contenuti acquisiti per dodici mesi a scopo probatorio. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 386 e 387 del 16 luglio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente, che ingiungono alle tre piattaforme l'adozione di misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato e la conservazione probatoria per dodici mesi con protezione dell'identificabilità degli interessati. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 381 e 382/2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente, che hanno ingiunto a tre gestori di piattaforme digitali l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn) e la conservazione a fini probatori per dodici mesi. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google LLC; Google Italy s.r.l.; Google Ireland; X Internet Unlimited Company
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 390-394 del 17 luglio 2026 con cui è stato ordinato ai gestori di piattaforme digitali di impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riguardante un minore, segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy. Le società sono altresì prescritte di conservare per dodici mesi eventuali materiali acquisiti a fini probatori, utilizzando misure che impediscano l'identificazione diretta degli interessati. AI
06/08/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 4 agosto 2026 nei confronti di sei gestori di piattaforme digitali. I provvedimenti ingiungono l'adozione di misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale (revenge porn) e prescrivono la conservazione probatoria del materiale acquisito per dodici mesi. AI
06/08/2026
Telegram FZ-LLC
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 417/2026 del 27 luglio 2026 con il quale è stata ingiunta a Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato come 'revenge porn'. Contestualmente è prescritta la conservazione del materiale per dodici mesi a fini probatori. AI
06/08/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 421/2026 del 28 luglio 2026 con cui è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riportante la persona interessata, segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn). È prescritta anche la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori. AI
06/08/2026
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 30 luglio 2026 con il quale è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale sulla piattaforma Instagram, in risposta a una segnalazione rientrante nell'ipotesi di revenge porn. La società è altresì prescritta di conservare per dodici mesi l'eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedire l'identificabilità dei soggetti interessati. AI