Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google LLC; Google Italy s.r.l.; Google Ireland; X Internet Unlimited Company

ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del Regolamento n. 1/2019 di provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in materia di revenge porn

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 390-394 del 17 luglio 2026 con cui è stato ordinato ai gestori di piattaforme digitali di impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riguardante un minore, segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy. Le società sono altresì prescritte di conservare per dodici mesi eventuali materiali acquisiti a fini probatori, utilizzando misure che impediscano l'identificazione diretta degli interessati.

La massima
Il Garante ratifica misure d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riguardante minori, imponendo ai gestori conservazione cautelare e tecniche di anonimizzazione.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Persona interessata minore soggetto cui riguarda il materiale sessualmente esplicito
Persona segnalante genitore/tutore del minore
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google LLC, Google Italy s.r.l., Google Ireland, X Internet Unlimited Company gestori di piattaforme digitali destinatari della misura correttiva
Garante per la protezione dei dati personali autorità competente a ratificare il provvedimento
Interessati coinvolti

Un minore

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis Regolamento del Garante n. 1/2019art. 15 Regolamento del Garante n. 1/2000

Lettura del caso

Temi affrontati — Contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) riguardante minori

Conseguenze — I gestori delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube e X sono ingiuntivamente obbligati ad adottare immediatamente misure tecniche per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash. Le medesime società sono prescritte di conservare per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento qualsiasi materiale acquisito in chiaro dalle rispettive piattaforme, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, e di comunicare tempestivamente all'Autorità l'avvenuta conservazione.

Punto di attenzione

Le piattaforme digitali devono implementare filtri hash-based immediati e mantenere tracce probatorie di materiale revenge porn per dodici mesi secondo le modalità specificate.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google LLC; Google Italy s.r.l.; Google Ireland; X Internet Unlimited Company: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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