Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; MTCH Technology Services Limited; LinkedIn Ireland Unlimited Company

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti dei gestori di piattaforme digitali (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Tinder, LinkedIn) per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata. I gestori sono tenuti a adottare misure immediate di blocco e a conservare il materiale acquisito per fini probatori per dodici mesi.

La massima
Il Garante tutela il diritto alla riservatezza sessuale imponendo ai gestori di piattaforme l'immediata rimozione di contenuti espliciti diffusi senza consenso e la conservazione probatoria con protezione dell'identificabilità.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Persona interessata segnalante di materiale sessualmente esplicito ricevente di protezione
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale
MTCH Technology Services Limited gestore di piattaforma digitale
LinkedIn Ireland Unlimited Company gestore di piattaforma digitale

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000

Lettura del caso

Temi affrontati — Protezione da revenge porn e diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Conseguenze — I gestori delle piattaforme devono adottare misure immediate volte ad impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione mediante utilizzo di format hash; devono inoltre conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento a soli fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.

Punto di attenzione

Le piattaforme digitali devono implementare misure tecniche immediate di blocco mediante hash e conservare prove per dodici mesi rispettando la privacy degli interessati.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; MTCH Technology Services Limited; LinkedIn Ireland Unlimited Company: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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