Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; MTCH Technology Services Limited; LinkedIn Ireland Unlimited Company
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti dei gestori di piattaforme digitali (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Tinder, LinkedIn) per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata. I gestori sono tenuti a adottare misure immediate di blocco e a conservare il materiale acquisito per fini probatori per dodici mesi.
Il Garante tutela il diritto alla riservatezza sessuale imponendo ai gestori di piattaforme l'immediata rimozione di contenuti espliciti diffusi senza consenso e la conservazione probatoria con protezione dell'identificabilità.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Protezione da revenge porn e diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — I gestori delle piattaforme devono adottare misure immediate volte ad impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione mediante utilizzo di format hash; devono inoltre conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento a soli fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.
Le piattaforme digitali devono implementare misure tecniche immediate di blocco mediante hash e conservare prove per dodici mesi rispettando la privacy degli interessati.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.