MTCH Technology Services Limited
4 provvedimenti del Garante Privacy
- Deliberazioni4
03/07/2026
MTCH Technology Services Limited; TikTok Technology Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 327 e 328 del 24 giugno 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente nei confronti dei gestori delle piattaforme Tinder e TikTok, che ingiunsero l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato da una persona interessata e la conservazione a fini probatori per dodici mesi. AI
23/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; MTCH Technology Services Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 13 luglio 2026 nei confronti delle piattaforme digitali Facebook, Instagram e Tinder, volti a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy in materia di revenge porn. Le società sono tenute a adottare misure di blocco e conservazione del materiale con identificazione offuscata per dodici mesi. AI
14/07/2026
Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; MTCH Technology Services Limited; LinkedIn Ireland Unlimited Company
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti dei gestori di piattaforme digitali (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Tinder, LinkedIn) per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata. I gestori sono tenuti a adottare misure immediate di blocco e a conservare il materiale acquisito per fini probatori per dodici mesi. AI
23/07/2026
Telegram FZ-LLC; MTCH Technology Services Limited
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 13 luglio 2026 nei confronti dei gestori delle piattaforme Telegram e Tinder. Le determinazioni dirigenziali ingiungevano l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato e prescrivevano la conservazione per dodici mesi del materiale acquisito, a fini probatori. AI
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