MTCH Technology Services Limited; TikTok Technology Limited
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 327 e 328 del 24 giugno 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente nei confronti dei gestori delle piattaforme Tinder e TikTok, che ingiunsero l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato da una persona interessata e la conservazione a fini probatori per dodici mesi.
Il Garante interviene d'urgenza presso le piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale, ratificando provvedimenti amministrativi di blocco e conservazione a fini probatori.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn e diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — Ratifica dell'obbligo per MTCH Technology Services Limited e TikTok Technology Limited di: adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito; conservare il materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento a soli fini probatori con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati; comunicare tempestivamente all'Autorità quanto acquisito.
I gestori di piattaforme digitali devono adottare misure urgenti entro 48 ore dalle segnalazioni di revenge porn per bloccare la diffusione di materiale sessualmente esplicito.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.