Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; MTCH Technology Services Limited
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 13 luglio 2026 nei confronti delle piattaforme digitali Facebook, Instagram e Tinder, volti a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy in materia di revenge porn. Le società sono tenute a adottare misure di blocco e conservazione del materiale con identificazione offuscata per dodici mesi.
Il Garante ratifica l'intervento d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale sulle piattaforme digitali, con obbligo di conservazione probatoria offuscata.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — revenge porn e protezione da diffusione non consentita
Conseguenze — Le piattaforme Facebook, Instagram e Tinder devono adottare entro il termine del provvedimento misure tecniche per impedire la diffusione del materiale segnalato trasmesso in formato hash; sono prescritte la conservazione per dodici mesi di eventuali acquisizioni in chiaro del materiale con offuscamento dei dati identificativi e la comunicazione tempestiva all'Autorità; il provvedimento d'urgenza è ratificato con effetto dal 13 luglio 2026.
Le piattaforme devono implementare sistemi di blocco basati su hash e conservare prove offuscate per dodici mesi nei casi di revenge porn segnalati.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.