Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; MTCH Technology Services Limited

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 13 luglio 2026 nei confronti delle piattaforme digitali Facebook, Instagram e Tinder, volti a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy in materia di revenge porn. Le società sono tenute a adottare misure di blocco e conservazione del materiale con identificazione offuscata per dodici mesi.

La massima
Il Garante ratifica l'intervento d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale sulle piattaforme digitali, con obbligo di conservazione probatoria offuscata.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

persona interessata segnalante
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale
MTCH Technology Services Limited gestore di piattaforma digitale
dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo adottante del provvedimento d'urgenza

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento n. 1/2019 del Garanteart. 15 regolamento n. 1/2000 del Garante

Lettura del caso

Temi affrontati — revenge porn e protezione da diffusione non consentita

Conseguenze — Le piattaforme Facebook, Instagram e Tinder devono adottare entro il termine del provvedimento misure tecniche per impedire la diffusione del materiale segnalato trasmesso in formato hash; sono prescritte la conservazione per dodici mesi di eventuali acquisizioni in chiaro del materiale con offuscamento dei dati identificativi e la comunicazione tempestiva all'Autorità; il provvedimento d'urgenza è ratificato con effetto dal 13 luglio 2026.

Punto di attenzione

Le piattaforme devono implementare sistemi di blocco basati su hash e conservare prove offuscate per dodici mesi nei casi di revenge porn segnalati.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

Condividi questo provvedimento

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; MTCH Technology Services Limited: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

Gioco di cultura privacy

Privacy, autorità e provvedimenti: quanto li conosci?

10 domande a risposta multipla tra funzionamento del Garante e casi reali dell'archivio, con una spiegazione dopo ogni risposta.

Fai il quiz →