Telegram FZ-LLC; MTCH Technology Services Limited
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 13 luglio 2026 nei confronti dei gestori delle piattaforme Telegram e Tinder. Le determinazioni dirigenziali ingiungevano l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato e prescrivevano la conservazione per dodici mesi del materiale acquisito, a fini probatori.
Il Garante dispone il blocco immediato e conservazione di materiale sessualmente esplicito diffuso senza consenso su piattaforme digitali, a tutela della vittima e della raccolta probatoria.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Contrasto al revenge porn e protezione dalla diffusione non consensuale
Conseguenze — Le piattaforme Telegram e Tinder sono tenute a adottare misure tecniche immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e a conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente al Garante.
I gestori di piattaforme devono implementare misure tecniche urgenti per bloccare materiale revenge porn e preservare prove per dodici mesi secondo protocolli identificativi specifici.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.