Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Telegram FZ-LLC; MTCH Technology Services Limited

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 13 luglio 2026 nei confronti dei gestori delle piattaforme Telegram e Tinder. Le determinazioni dirigenziali ingiungevano l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato e prescrivevano la conservazione per dodici mesi del materiale acquisito, a fini probatori.

La massima
Il Garante dispone il blocco immediato e conservazione di materiale sessualmente esplicito diffuso senza consenso su piattaforme digitali, a tutela della vittima e della raccolta probatoria.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

persona interessata (segnalante) vittima di potenziale diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
MTCH Technology Services Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Interessati coinvolti

1

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000
Precedenti citati
deliberazione Garante n. 33 del 27 gennaio 2022

Lettura del caso

Temi affrontati — Contrasto al revenge porn e protezione dalla diffusione non consensuale

Conseguenze — Le piattaforme Telegram e Tinder sono tenute a adottare misure tecniche immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e a conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente al Garante.

Punto di attenzione

I gestori di piattaforme devono implementare misure tecniche urgenti per bloccare materiale revenge porn e preservare prove per dodici mesi secondo protocolli identificativi specifici.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Telegram FZ-LLC; MTCH Technology Services Limited: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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