Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Fenix International Limited
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti dei gestori delle piattaforme digitali (determinazioni nn. 398-401/2026 del 21 luglio 2026). I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy e prescrivono la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati.
Il Garante può ratificare provvedimenti d'urgenza dei dirigenti per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito entro quarantotto ore dalla segnalazione.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — revenge porn e protezione da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — I gestori delle piattaforme sono ingiungere l'immediata adozione di misure tecniche per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash; sono prescritti la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento e l'utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.
Le piattaforme devono implementare blocchi hash e conservare materiale probatorio anonimizzato per dodici mesi quando segnalato come revenge porn.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.