Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Fenix International Limited

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti dei gestori delle piattaforme digitali (determinazioni nn. 398-401/2026 del 21 luglio 2026). I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy e prescrivono la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati.

La massima
Il Garante può ratificare provvedimenti d'urgenza dei dirigenti per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito entro quarantotto ore dalla segnalazione.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria di misure correttive
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria di misure correttive
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinataria di misure correttive
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale destinataria di misure correttive
Fenix International Limited gestore di piattaforma digitale destinataria di misure correttive
persona interessata segnalante rispetto a materiale sessualmente esplicito
Garante per la protezione dei dati personali autorità ratificante

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento del Garante n. 1/2019art. 15 regolamento del Garante n. 1/2000

Lettura del caso

Temi affrontati — revenge porn e protezione da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Conseguenze — I gestori delle piattaforme sono ingiungere l'immediata adozione di misure tecniche per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash; sono prescritti la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento e l'utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.

Punto di attenzione

Le piattaforme devono implementare blocchi hash e conservare materiale probatorio anonimizzato per dodici mesi quando segnalato come revenge porn.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Fenix International Limited: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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