Telegram FZ-LLC
ratifica di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 417/2026 del 27 luglio 2026 con il quale è stata ingiunta a Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato come 'revenge porn'. Contestualmente è prescritta la conservazione del materiale per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante interviene nelle quarantotto ore sulle segnalazioni di revenge porn, ingiungendo alla piattaforma misure urgenti di contenimento e conservazione probatoria del materiale esplicito.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Contrasto al revenge porn su piattaforme digitali
Conseguenze — Telegram FZ-LLC deve adottare immediatamente misure tecniche per impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram del materiale oggetto della segnalazione trasmesso in formato hash. La società è prescritta di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.
Le piattaforme digitali devono implementare misure tecniche immediate e conservare materiale sensibile con garanzie di anonimizzazione per i dodici mesi successivi.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.