Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 di provvedimenti d'urgenza contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso (revenge porn)
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 386 e 387 del 16 luglio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente, che ingiungono alle tre piattaforme l'adozione di misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato e la conservazione probatoria per dodici mesi con protezione dell'identificabilità degli interessati.
La protezione dall'invio non consensuale di materiale sessualmente esplicito richiede intervento amministrativo d'urgenza presso le piattaforme digitali con misure di blocco immediato e conservazione probatoria temporale.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — revenge porn e contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC devono adottare immediatamente misure tecniche di blocco della diffusione del materiale in formato hash sulle rispettive piattaforme; conservare il materiale eventualmente acquisito in chiaro per dodici mesi a scopo probatorio utilizzando misure che impediscono l'identificazione diretta degli interessati; comunicare tempestivamente all'Autorità l'esito degli adempimenti.
Il Garante può ratificare provvedimenti urgenti di prevenzione della diffusione di materiale revenge porn entro 48 ore dalla segnalazione, imponendo ai gestori blocchi tecnici e conservazione probatoria.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.