Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC

ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 di provvedimenti d'urgenza contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso (revenge porn)

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 386 e 387 del 16 luglio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente, che ingiungono alle tre piattaforme l'adozione di misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato e la conservazione probatoria per dodici mesi con protezione dell'identificabilità degli interessati.

La massima
La protezione dall'invio non consensuale di materiale sessualmente esplicito richiede intervento amministrativo d'urgenza presso le piattaforme digitali con misure di blocco immediato e conservazione probatoria temporale.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

persona interessata segnalante della presunta violazione
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Garante per la protezione dei dati personali autorità competente a ratificare

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000
Precedenti citati
deliberazione Garante n. 33 del 27 gennaio 2022determinazioni dirigenziali nn. 386 e 387 del 16 luglio 2026

Lettura del caso

Temi affrontati — revenge porn e contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Conseguenze — Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC devono adottare immediatamente misure tecniche di blocco della diffusione del materiale in formato hash sulle rispettive piattaforme; conservare il materiale eventualmente acquisito in chiaro per dodici mesi a scopo probatorio utilizzando misure che impediscono l'identificazione diretta degli interessati; comunicare tempestivamente all'Autorità l'esito degli adempimenti.

Punto di attenzione

Il Garante può ratificare provvedimenti urgenti di prevenzione della diffusione di materiale revenge porn entro 48 ore dalla segnalazione, imponendo ai gestori blocchi tecnici e conservazione probatoria.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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