Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del Regolamento del Garante n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 381 e 382/2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente, che hanno ingiunto a tre gestori di piattaforme digitali l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn) e la conservazione a fini probatori per dodici mesi.
Il Garante può ratificare provvedimenti d'urgenza dei dirigenti volti a bloccare immediatamente la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti su piattaforme digitali.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (revenge porn)
Conseguenze — Obbligo immediato per Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure idonee a impedire la diffusione sulle proprie piattaforme del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash; obbligo di conservare per dodici mesi l'eventuale materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori con misure volte a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente al Garante.
Le piattaforme devono implementare tecnologie hash e sistemi di conservazione che preservino tracciabilità senza identificabilità per inchieste su revenge porn.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.