Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del Regolamento del Garante n. 1/2019

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 381 e 382/2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente, che hanno ingiunto a tre gestori di piattaforme digitali l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn) e la conservazione a fini probatori per dodici mesi.

La massima
Il Garante può ratificare provvedimenti d'urgenza dei dirigenti volti a bloccare immediatamente la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti su piattaforme digitali.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
persona interessata segnalante soggetto che ha denunciato la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis Regolamento del Garante n. 1/2019art. 15 Regolamento del Garante n. 1/2000
Precedenti citati
Provvedimento del 13 aprile 2023 [9894266]Provvedimento del 6 ottobre 2022 [9815963]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954626]Provvedimento del 15 settembre 2022 [9815241]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954645]Provvedimento del 5 agosto 2022 [9815989]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954662]Provvedimento del 14 settembre 2023 [9948584]Provvedimento del 15 settembre 2022 [9815267]

Lettura del caso

Temi affrontati — Contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (revenge porn)

Conseguenze — Obbligo immediato per Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure idonee a impedire la diffusione sulle proprie piattaforme del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash; obbligo di conservare per dodici mesi l'eventuale materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori con misure volte a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente al Garante.

Punto di attenzione

Le piattaforme devono implementare tecnologie hash e sistemi di conservazione che preservino tracciabilità senza identificabilità per inchieste su revenge porn.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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