Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 358 e 359 del 9 luglio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti delle tre piattaforme digitali. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy e prescrivono la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.

La massima
Il Garante ratifica provvedimenti d'urgenza contro revenge porn disponendo il blocco immediato su piattaforme digitali e conservazione probatoria del materiale per dodici mesi.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

persona interessata segnalante
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000
Precedenti citati
Provvedimento 13 aprile 2023 [9894266]Provvedimento 6 ottobre 2022 [9815963]Provvedimento 28 settembre 2023 [9954626]Provvedimento 15 settembre 2022 [9815241]Provvedimento 28 settembre 2023 [9954645]Provvedimento 5 agosto 2022 [9815989]Provvedimento 28 settembre 2023 [9954662]Provvedimento 14 settembre 2023 [9948584]Provvedimento 15 settembre 2022 [9815267]

Lettura del caso

Temi affrontati — revenge porn e diffusione abusiva di materiale sessualmente esplicito

Conseguenze — Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited devono adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione utilizzando hash forniti dal Garante e conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.

Punto di attenzione

Le piattaforme devono implementare sistemi di hash-matching entro 48 ore per prevenire diffusione materiale revenge porn e conservare dati identificativi in forma protetta per dodici mesi.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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