Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 358 e 359 del 9 luglio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti delle tre piattaforme digitali. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy e prescrivono la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante ratifica provvedimenti d'urgenza contro revenge porn disponendo il blocco immediato su piattaforme digitali e conservazione probatoria del materiale per dodici mesi.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — revenge porn e diffusione abusiva di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited devono adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione utilizzando hash forniti dal Garante e conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.
Le piattaforme devono implementare sistemi di hash-matching entro 48 ore per prevenire diffusione materiale revenge porn e conservare dati identificativi in forma protetta per dodici mesi.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.