Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati il 3 luglio 2026 dal dirigente del Dipartimento contro le piattaforme digitali (Facebook, Instagram, YouTube e TikTok) per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale (revenge porn). Le piattaforme sono tenute a bloccare il contenuto e conservare il materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante ratifica l'intervento d'urgenza sulle piattaforme digitali per bloccare materiale sessualmente esplicito non consensuale entro le quarantotto ore dalla segnalazione della vittima.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — contrasto al revenge porn e protezione della dignità online
Conseguenze — Le piattaforme sono obbligate a impedire immediatamente la diffusione del materiale sessualmente esplicito non consensuale mediante utilizzo di hash; conservare per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento qualsiasi materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati; comunicare tempestivamente all'Autorità l'avvenuta acquisizione del materiale.
Le piattaforme devono implementare sistemi hash per bloccare il revenge porn entro 48 ore e conservare il materiale acquisito dodici mesi per finalità probatorie.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.