Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati il 3 luglio 2026 dal dirigente del Dipartimento contro le piattaforme digitali (Facebook, Instagram, YouTube e TikTok) per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale (revenge porn). Le piattaforme sono tenute a bloccare il contenuto e conservare il materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.

La massima
Il Garante ratifica l'intervento d'urgenza sulle piattaforme digitali per bloccare materiale sessualmente esplicito non consensuale entro le quarantotto ore dalla segnalazione della vittima.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

persona interessata segnalante vittima di revenge porn
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Google Italy s.r.l. gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Google LLC gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Google Ireland gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo adottante dei provvedimenti d'urgenza
Interessati coinvolti

1

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000Regolamento (UE) n. 2016/679
Precedenti citati
determinazioni n. 344, n. 345, n. 346 del 3 luglio 2026

Lettura del caso

Temi affrontati — contrasto al revenge porn e protezione della dignità online

Conseguenze — Le piattaforme sono obbligate a impedire immediatamente la diffusione del materiale sessualmente esplicito non consensuale mediante utilizzo di hash; conservare per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento qualsiasi materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati; comunicare tempestivamente all'Autorità l'avvenuta acquisizione del materiale.

Punto di attenzione

Le piattaforme devono implementare sistemi hash per bloccare il revenge porn entro 48 ore e conservare il materiale acquisito dodici mesi per finalità probatorie.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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