Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 15 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione di revenge porn. Le piattaforme sono ingiunge di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e di conservare eventuali contenuti acquisiti per dodici mesi a scopo probatorio.

La massima
Il Garante ratifica interventi d'urgenza che impongono a Facebook, Meta e Telegram il blocco immediato di materiale sessualmente esplicito non consensuale e la conservazione probatoria con protezione dell'identificabilità degli interessati.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

persona interessata segnalante di sospetta diffusione di materiale sessualmente esplicito
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale
dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo emanatore del provvedimento d'urgenza ratificato
Garante per la protezione dei dati personali autorità competente
Interessati coinvolti

una persona interessata

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000Regolamento (UE) n. 2016/679d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196d.l. 8 ottobre 2021, n. 139legge 3 dicembre 2021, n. 205
Precedenti citati
deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022determinazioni nn. 383 e 384 del 15 luglio 2026

Lettura del caso

Temi affrontati — tutela da revenge porn; diffusione non consensuale materiale sessualmente esplicito

Conseguenze — Le piattaforme Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC sono obbligate a: impedire immediatamente la diffusione del materiale utilizzando misure hash; conservare per dodici mesi eventuali contenuti acquisiti in chiaro a fini probatori con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati; comunicare tempestivamente all'Autorità le azioni intraprese.

Punto di attenzione

Le piattaforme digitali devono implementare misure tecniche (hash) per bloccare immediatamente contenuti sessualmente espliciti segnalati, conservando dati probatori per dodici mesi senza compromettere l'identificabilità degli interessati.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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