Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 15 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione di revenge porn. Le piattaforme sono ingiunge di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e di conservare eventuali contenuti acquisiti per dodici mesi a scopo probatorio.
Il Garante ratifica interventi d'urgenza che impongono a Facebook, Meta e Telegram il blocco immediato di materiale sessualmente esplicito non consensuale e la conservazione probatoria con protezione dell'identificabilità degli interessati.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
una persona interessata
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — tutela da revenge porn; diffusione non consensuale materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — Le piattaforme Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC sono obbligate a: impedire immediatamente la diffusione del materiale utilizzando misure hash; conservare per dodici mesi eventuali contenuti acquisiti in chiaro a fini probatori con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati; comunicare tempestivamente all'Autorità le azioni intraprese.
Le piattaforme digitali devono implementare misure tecniche (hash) per bloccare immediatamente contenuti sessualmente espliciti segnalati, conservando dati probatori per dodici mesi senza compromettere l'identificabilità degli interessati.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.