Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 4 agosto 2026 nei confronti di sei gestori di piattaforme digitali. I provvedimenti ingiungono l'adozione di misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale (revenge porn) e prescrivono la conservazione probatoria del materiale acquisito per dodici mesi.

La massima
Il Garante ratifica interventi d'urgenza su piattaforme digitali per impedire diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale, imponendo conservazione probatoria con anonimizzazione degli interessati.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

persona interessata segnalante soggetto i cui dati personali sono stati oggetto della segnalazione revenge porn
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Google Italy s.r.l. gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Google LLC gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Google Ireland gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Interessati coinvolti

una persona interessata

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento del Garante n. 1/2019art. 15 regolamento del Garante n. 1/2000

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn e protezione d'urgenza su piattaforme digitali

Conseguenze — I gestori delle piattaforme sono obbligati ad adottare misure immediate volte ad impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash. Devono conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all'Autorità.

Punto di attenzione

Le piattaforme devono implementare tecnologie hash-based per il blocco preventivo del revenge porn e mantenere traccia conservativa dei materiali per finalità probatorie.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

Condividi questo provvedimento

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

Gioco di cultura privacy

Privacy, autorità e provvedimenti: quanto li conosci?

10 domande a risposta multipla tra funzionamento del Garante e casi reali dell'archivio, con una spiegazione dopo ogni risposta.

Fai il quiz →