Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 4 agosto 2026 nei confronti di sei gestori di piattaforme digitali. I provvedimenti ingiungono l'adozione di misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale (revenge porn) e prescrivono la conservazione probatoria del materiale acquisito per dodici mesi.
Il Garante ratifica interventi d'urgenza su piattaforme digitali per impedire diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale, imponendo conservazione probatoria con anonimizzazione degli interessati.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
una persona interessata
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn e protezione d'urgenza su piattaforme digitali
Conseguenze — I gestori delle piattaforme sono obbligati ad adottare misure immediate volte ad impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash. Devono conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all'Autorità.
Le piattaforme devono implementare tecnologie hash-based per il blocco preventivo del revenge porn e mantenere traccia conservativa dei materiali per finalità probatorie.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.