Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited
ratifica di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 421/2026 del 28 luglio 2026 con cui è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riportante la persona interessata, segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn). È prescritta anche la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.
La protezione dalla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito richiede intervento d'urgenza della piattaforma entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, con conservazione dei dati a fini probatori.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
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Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn e diffusione di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited devono adottare immediatamente misure tecniche per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato tramite la piattaforma Instagram, utilizzando hash del contenuto. Le società devono conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento a soli fini probatori, con misure idonee a impedire l'identificabilità diretta degli interessati, comunicando tempestivamente all'Autorità.
Le piattaforme devono agire entro 48 ore su segnalazioni revenge porn: il Garante ratifica misure d'urgenza per bloccare la diffusione di materiale sessualmente esplicito e prescrive la conservazione documentale.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.