Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited

ratifica di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 421/2026 del 28 luglio 2026 con cui è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riportante la persona interessata, segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn). È prescritta anche la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.

La massima
La protezione dalla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito richiede intervento d'urgenza della piattaforma entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, con conservazione dei dati a fini probatori.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

persona interessata segnalante
Facebook Italy gestore della piattaforma destinatario del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited gestore della piattaforma destinatario del provvedimento
dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo autore del provvedimento d'urgenza
Garante per la protezione dei dati personali autorità che ratifica
Interessati coinvolti

1

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000Regolamento UE n. 2016/679d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196d.l. 8 ottobre 2021 n. 139

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn e diffusione di materiale sessualmente esplicito

Conseguenze — Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited devono adottare immediatamente misure tecniche per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato tramite la piattaforma Instagram, utilizzando hash del contenuto. Le società devono conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento a soli fini probatori, con misure idonee a impedire l'identificabilità diretta degli interessati, comunicando tempestivamente all'Autorità.

Punto di attenzione

Le piattaforme devono agire entro 48 ore su segnalazioni revenge porn: il Garante ratifica misure d'urgenza per bloccare la diffusione di materiale sessualmente esplicito e prescrive la conservazione documentale.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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