Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
ratifica di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 20 luglio 2026 con il quale è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn). La società è altresì prescritta di conservare il materiale acquisito per dodici mesi con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati.
Il Garante interviene in via d'urgenza per bloccare la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale, tutelando la dignità e la riservatezza della persona interessata.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn e diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited devono adottare entro le modalità stabilite misure tecniche per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato utilizzando hash, e conservare per dodici mesi il materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme con idonee protezioni dell'identificabilità da comunicarsi tempestivamente al Garante.
Le piattaforme digitali devono implementare filtri hash per il materiale revenge porn entro 48 ore e conservarlo criptato a fini probatori per un anno.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.