Telegram FZ-LLC
ratifica di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 20 luglio 2026 con cui è stata ingiunta a Telegram l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato quale revenge porn, nonché la conservazione per dodici mesi di eventuali materiali acquisiti.
Il Garante dispone il blocco immediato della diffusione di materiale sessualmente esplicito condiviso senza consenso, con obbligo di conservazione probatoria per dodici mesi.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1 persona interessata
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — contrasto al revenge porn e protezione da diffusione non consensuale
Conseguenze — Telegram FZ-LLC deve adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione trasmesso in formato hash; deve conservare per dodici mesi dall'esecuzione del provvedimento qualsiasi materiale acquisito in chiaro, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità, da comunicarsi prontamente al Garante.
I gestori di piattaforme devono agire entro 48 ore da segnalazioni di revenge porn, conservando prove per indagini successive con protezione dell'identificabilità.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.