Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
ratifica di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento il 15 luglio 2026 che ingiunge a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn. La società è prescritta di conservare il materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante può disporre misure d'urgenza ai gestori di piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale, da ratificare entro quarantotto ore secondo l'art. 144-bis del Codice Privacy.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Contrasto al revenge porn e protezione da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited devono adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato attraverso le relative piattaforme utilizzando il formato hash trasmesso. Le società devono conservare qualsiasi materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire l'identificabilità degli interessati e comunicare tempestivamente il tutto al Garante.
Le piattaforme digitali devono implementare sistemi di hash-matching per bloccare immediatamente materiale revenge porn segnalato, anche in via d'urgenza, e conservare copia per esigenze probatorie.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.