Telegram FZ-LLC; Grindr LLC
ratifica di provvedimenti d'urgenza contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 13 e 14 del 12 gennaio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC e Grindr LLC. I provvedimenti prescrivono l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy e la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante può ordinare ai gestori di piattaforme la rimozione immediata di materiale sessualmente esplicito diffuso senza consenso e la conservazione probatoria con mascheramento identificativo.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — revenge porn e protezione da diffusione non consensuale
Conseguenze — Telegram FZ-LLC e Grindr LLC devono adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, conservare il materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, e comunicare tempestivamente all'Autorità quanto acquisito.
Le piattaforme digitali devono attivarsi entro 48 ore per bloccare materiale revenge porn segnalato, conservandolo per dodici mesi con anonimizzazione.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.