Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente
Deliberazione Doc. 10272557 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited

Deliberazione - Ratifica di provvedimento d'urgenza

Dettaglio Accoglimento

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 151/2026 del 30 marzo 2026 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con il quale è stata ingiunta a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulla relativa piattaforma di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione effettuata da una persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy. È stata altresì prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma a soli fini probatori per dodici mesi, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy destinatario del provvedimento di inibizione della diffusione e conservazione del materiale
Meta Platforms Ireland Limited destinatario del provvedimento di inibizione della diffusione e conservazione del materiale
Persona interessata segnalante
Interessati coinvolti

Una persona interessata

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis Regolamento del Garante n. 1/2019art. 15 Regolamento del Garante n. 1/2000Regolamento (UE) n. 2016/679d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101d.l. 8 ottobre 2021, n. 139legge 3 dicembre 2021, n. 205
Precedenti citati
Deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022Determinazione n. 151 del 30 marzo 2026

Lettura del caso

Temi affrontati — Diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) attraverso piattaforme digitali; misure cautelari di inibizione della diffusione; conservazione del materiale a fini probatori

Conseguenze — Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza ingiungendo a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito sulla piattaforma Instagram mediante l'utilizzo di hash del materiale segnalato, e prescrivendo la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.

Punto di attenzione

La competenza del Garante in materia di revenge porn è stata introdotta dall'art. 144-bis del Codice Privacy mediante il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con legge 3 dicembre 2021, n. 205. Il provvedimento d'urgenza è stato adottato dal dirigente competente ai sensi dell'art. 33-bis del Regolamento interno del Garante, successivamente ratificato dal Collegio entro i termini previsti dalla legge.

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

Condividi questo provvedimento

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

Gioco di cultura privacy

Privacy, autorità e provvedimenti: quanto li conosci?

10 domande a risposta multipla tra funzionamento del Garante e casi reali dell'archivio, con una spiegazione dopo ogni risposta.

Fai il quiz →