Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 24 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale (revenge porn) e prescrivono la conservazione per dodici mesi del materiale acquisito a fini probatori.
Il Garante può ingiungere ai gestori di piattaforme digitali l'immediata adozione di misure tecniche volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — contrasto al revenge porn e protezione della dignità
Conseguenze — Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC devono impedire immediatamente la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione utilizzando tecnologie hash; devono conservare il materiale eventualmente acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento con misure che impediscono la diretta identificabilità degli interessati; devono comunicare tempestivamente all'Autorità l'acquisizione di tale materiale.
Le piattaforme devono adottare misure tecniche immediate per bloccare materiale sessualmente esplicito non consensuale entro le tempistiche previste dalla norma.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.