Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; X Internet Unlimited Company; Discord Netherlands BV; Twitch Interactive Inc.; Snap Inc.
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 13 luglio 2026 nei confronti di otto gestori di piattaforme digitali, disponendo l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) e prescrivendo la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante interviene entro quarantotto ore dal ricevimento di segnalazioni di revenge porn, imponendo ai gestori misure urgenti di contenimento e conservazione probatoria del materiale.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn e protezione da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — I gestori delle piattaforme devono adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento a soli fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente al Garante.
Le piattaforme digitali devono implementare immediatamente blocchi hash per materiale revenge porn e conservare per dodici mesi i dati acquisiti, comunicandoli al Garante.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.