Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; X Internet Unlimited Company; Discord Netherlands BV; Twitch Interactive Inc.; Snap Inc.

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 13 luglio 2026 nei confronti di otto gestori di piattaforme digitali, disponendo l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) e prescrivendo la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.

La massima
Il Garante interviene entro quarantotto ore dal ricevimento di segnalazioni di revenge porn, imponendo ai gestori misure urgenti di contenimento e conservazione probatoria del materiale.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Persona interessata segnalante che ha comunicato di versare in ipotesi di revenge porn
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale
X Internet Unlimited Company gestore di piattaforma digitale
Discord Netherlands BV gestore di piattaforma digitale
Twitch Interactive Inc. gestore di piattaforma digitale
Snap Inc. gestore di piattaforma digitale
Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo autorità che ha adottato in via d'urgenza i provvedimenti

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento n. 1/2019 del Garante

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn e protezione da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Conseguenze — I gestori delle piattaforme devono adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento a soli fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente al Garante.

Punto di attenzione

Le piattaforme digitali devono implementare immediatamente blocchi hash per materiale revenge porn e conservare per dodici mesi i dati acquisiti, comunicandoli al Garante.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; X Internet Unlimited Company; Discord Netherlands BV; Twitch Interactive Inc.; Snap Inc.: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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