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Deliberazione Doc. 10268324 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy

Deliberazione - Ratifica di provvedimenti urgenti

Dettaglio Ratifica

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti urgenti nn. 135/2026 e 136/2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 26 marzo 2026, con i quali è stata ingiunta a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione di revenge porn sulle relative piattaforme, trasmesso in formato hash, e prescritto alle medesime società la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria di provvedimento cautelare
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria di provvedimento cautelare
Grindr LLC gestore di piattaforma digitale destinataria di provvedimento cautelare
Persona interessata segnalante in materia di revenge porn
Interessati coinvolti

Un interessato

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196art. 143 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196art. 144 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196art. 33-bis del regolamento del Garante 4 aprile 2019, n. 1art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000Regolamento (UE) n. 2016/679
Precedenti citati
Deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022Determinazioni nn. 135 e 136 del 26 marzo 2026

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn - Protezione da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali

Conseguenze — Il Garante ratifica l'ordine immediato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC di adottare misure volte ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e la prescrizione alle medesime società di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento a soli fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.

Punto di attenzione

Procedura d'urgenza prevista dall'art. 144-bis del Codice Privacy per segnalazioni di revenge porn, con ratifica successiva da parte del Garante. Incarico a gestori di piattaforme digitali di impedire diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale e conservazione a fini probatori.

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Facebook Italy: deliberazione Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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