Telegram FZ-LLC
ratifica di provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza del 23 luglio 2026 con il quale è stata ingiunta a Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato in base all'art. 144-bis del Codice Privacy. La società è prescritta a conservare l'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori, utilizzando misure di anonimizzazione.
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza che impone al gestore di piattaforma l'immediata rimozione e conservazione probatoria del materiale sessualmente esplicito diffuso senza consenso.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Contrasto al revenge porn mediante rimozione contenuti
Conseguenze — Telegram FZ-LLC deve: 1) adottare immediatamente misure tecniche per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma, utilizzando formato hash fornito dal Garante; 2) conservare per dodici mesi il materiale acquisito in chiaro a fini probatori, con anonimizzazione, comunicandolo tempestivamente all'Autorità.
Le piattaforme devono implementare sistemi di hash matching entro 48 ore dalle segnalazioni revenge porn e conservare i dati acquisiti con idonee misure di protezione.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.