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Deliberazione Doc. 10273537 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy

Deliberazione - Ratifica provvedimenti urgenti

Dettaglio Ratifica

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 162/2026 e 163/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 7 aprile 2026, con i quali sono stati ingiungere a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, nonché la conservazione per dodici mesi dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per fini probatori.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy destinataria di ingiunciones di misure cautelari urgenti, Meta Platforms Ireland Limited: destinataria di ingiunciones di misure cautelari urgenti, Telegram FZ-LLC: destinataria di ingiunciones di misure cautelari urgenti, Persona interessata: segnalante
Interessati coinvolti

Una persona

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice privacy, art. 143 Codice privacy, art. 144 Codice privacy, art. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019, art. 15 regolamento Garante n. 1/2000, Regolamento (UE) n. 2016/679
Precedenti citati
Deliberazione Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, Determinazioni dirigenziali nn. 162 e 163 del 7 aprile 2026

Lettura del caso

Temi affrontati — Difesa della persona da illecita diffusione di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) attraverso piattaforme digitali; misure cautelari urgenti per impedire la diffusione e conservazione probatoria

Conseguenze — Il Garante ratifica i provvedimenti urgenti con i quali è stato ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito sulle relative piattaforme utilizzando match degli hash forniti, e di conservare per dodici mesi l'eventuale materiale acquisito in chiaro a fini probatori con misure di anonimizzazione da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.

Punto di attenzione

Applicazione delle procedure di urgenza previste dall'art. 144-bis del Codice privacy per la protezione da illecita diffusione di contenuti sessualmente espliciti (revenge porn) attraverso piattaforme digitali; ratifica di provvedimenti cautelari adottati in via d'urgenza dal dirigente competente

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Facebook Italy: deliberazione Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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