Telegram FZ-LLC
ratifica di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione di revenge porn. Telegram è ingiunto di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato e di conservare eventuali acquisizioni per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante interviene entro quarantotto ore dalle segnalazioni di revenge porn per ingiungere alle piattaforme l'immediato blocco della diffusione di materiale sessualmente esplicito diffuso senza consenso.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn e protezione da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — Telegram FZ-LLC è ingiunto di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla propria piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente al Garante.
Le piattaforme digitali devono adottare misure immediate per bloccare contenuti revenge porn segnalati, con conservazione probatoria fino a 12 mesi.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.