Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited; Telegram FZ-LLC; Fenix International Limited/DAPR sp. z o.o; Aylo Freesites Ltd; Hammy Media LTD/Xhamster
ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 di provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 23 giugno 2026 nei confronti di otto gestori di piattaforme digitali, per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (revenge porn). I provvedimenti prevedono l'adozione di misure immediate di blocco e la conservazione probatoria del materiale per dodici mesi con garantia dell'anonimato degli interessati.
Il Garante tutela i segnalanti di diffusione non consensuale di contenuti intimi imponendo ai gestori blocchi immediati e conservazione probatoria anonima del materiale.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
una persona
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — tutela dalla diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti
Conseguenze — I gestori delle piattaforme devono adottare entro quarantotto ore misure tecniche volte ad impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione attraverso hash, conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, e comunicare tempestivamente all'Autorità l'avvenuta acquisizione del materiale.
Le piattaforme devono implementare sistemi di blocco hash per il revenge porn entro 48 ore e conservare materiale acquisito per dodici mesi garantendo l'anonimato.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.