Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited; Telegram FZ-LLC; Fenix International Limited/DAPR sp. z o.o; Aylo Freesites Ltd; Hammy Media LTD/Xhamster

ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 di provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 23 giugno 2026 nei confronti di otto gestori di piattaforme digitali, per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (revenge porn). I provvedimenti prevedono l'adozione di misure immediate di blocco e la conservazione probatoria del materiale per dodici mesi con garantia dell'anonimato degli interessati.

La massima
Il Garante tutela i segnalanti di diffusione non consensuale di contenuti intimi imponendo ai gestori blocchi immediati e conservazione probatoria anonima del materiale.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy gestore della piattaforma Facebook
Meta Platforms Ireland Limited gestore della piattaforma Instagram e Threads
TikTok Technology Limited gestore della piattaforma TikTok
Telegram FZ-LLC gestore della piattaforma Telegram
Fenix International Limited/DAPR sp. z o.o gestore della piattaforma Onlyfans
Aylo Freesites Ltd gestore della piattaforma Pornhub
Hammy Media LTD/Xhamster gestore della piattaforma Xhamster
persona interessata segnalante
Interessati coinvolti

una persona

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000
Precedenti citati
Provvedimento del 13 aprile 2023 [9894266]Provvedimento del 6 ottobre 2022 [9815963]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954626]Provvedimento del 15 settembre 2022 [9815241]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954645]Provvedimento del 5 agosto 2022 [9815989]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954662]Provvedimento del 14 settembre 2023 [9948584]Provvedimento del 15 settembre 2022 [9815267]

Lettura del caso

Temi affrontati — tutela dalla diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti

Conseguenze — I gestori delle piattaforme devono adottare entro quarantotto ore misure tecniche volte ad impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione attraverso hash, conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, e comunicare tempestivamente all'Autorità l'avvenuta acquisizione del materiale.

Punto di attenzione

Le piattaforme devono implementare sistemi di blocco hash per il revenge porn entro 48 ore e conservare materiale acquisito per dodici mesi garantendo l'anonimato.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

Condividi questo provvedimento

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited; Telegram FZ-LLC; Fenix International Limited/DAPR sp. z o.o; Aylo Freesites Ltd; Hammy Media LTD/Xhamster: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

Gioco di cultura privacy

Privacy, autorità e provvedimenti: quanto li conosci?

10 domande a risposta multipla tra funzionamento del Garante e casi reali dell'archivio, con una spiegazione dopo ogni risposta.

Fai il quiz →