Telegram FZ-LLC
ratifica di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 388/2026 del 17 luglio 2026 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento ingiunge l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn e prescrive la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante ratifica le misure cautelari urgenti contro le piattaforme digitali per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti senza consenso, imponendo conservazione probatoria del materiale.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — contrasto al revenge porn mediante misure cautelari
Conseguenze — Telegram FZ-LLC è obbligata ad adottare immediatamente misure tecniche per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito sulla propria piattaforma, utilizzando il formato hash fornito; è altresì prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.
Le piattaforme digitali devono implementare misure tecniche urgenti su hash per bloccare revenge porn entro 48 ore dalla segnalazione, preservando la prova.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.