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Deliberazione Doc. 10272599 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy

Ratifica di provvedimenti d'urgenza in materia di revenge porn

Dettaglio Ratifica

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 158/2026 e 159/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Tali provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione per revenge porn, nonché prescrivono la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria di provvedimento, Meta Platforms Ireland Limited: gestore di piattaforma digitale destinataria di provvedimento, Telegram FZ-LLC: gestore di piattaforma digitale destinataria di provvedimento, persona interessata: segnalante in materia di revenge porn
Interessati coinvolti

1

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 143 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 144 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 33-bis regolamento Garante 4 aprile 2019 n. 1, art. 15 regolamento Garante n. 1/2000, Regolamento (UE) n. 2016/679
Precedenti citati
Deliberazione Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, d.l. 8 ottobre 2021 n. 139 convertito con legge 3 dicembre 2021 n. 205

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn, protezione dei dati personali, materiale sessualmente esplicito, diffusione non consensuale, piattaforme digitali

Conseguenze — Il Garante ratifica l'ingiungimento a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediate misure volte ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e prescrive la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Punto di attenzione

Il provvedimento affronta la tutela dalle diffusioni non consensuali di materiale sessualmente esplicito attraverso piattaforme digitali, con adozione di misure d'urgenza ratificate dal Garante entro quarantotto ore dalla segnalazione, quale previsto dall'art. 144-bis del Codice Privacy.

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Facebook Italy: deliberazione Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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