Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 9 luglio 2026 nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata in base all'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn). Le piattaforme sono state ingiunge all'immediata adozione di misure di blocco e alla conservazione del materiale per dodici mesi a fini probatori.

La massima
Il Garante interviene entro quarantotto ore per bloccare la diffusione di materiale sessualmente esplicito privato diffuso senza consenso, imponendo alle piattaforme digitali misure immediate di prevenzione e conservazione probatoria.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
persona interessata segnalante vittima di revenge porn

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento n. 1/2019 Garanteart. 15 regolamento n. 1/2000 GaranteRegolamento (UE) n. 2016/679

Lettura del caso

Temi affrontati — prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso (revenge porn)

Conseguenze — Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC devono adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito sulle loro piattaforme, conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento per fini probatori utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, comunicando tempestivamente all'Autorità.

Punto di attenzione

Le piattaforme digitali devono implementare sistemi di hash matching per bloccare rapidamente la diffusione di revenge porn e conservare il materiale acquisito con tecniche di anonimizzazione.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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