Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento in data 9 luglio 2026 nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata in base all'art. 144-bis del Codice Privacy (revenge porn). Le piattaforme sono state ingiunge all'immediata adozione di misure di blocco e alla conservazione del materiale per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante interviene entro quarantotto ore per bloccare la diffusione di materiale sessualmente esplicito privato diffuso senza consenso, imponendo alle piattaforme digitali misure immediate di prevenzione e conservazione probatoria.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso (revenge porn)
Conseguenze — Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC devono adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito sulle loro piattaforme, conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento per fini probatori utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, comunicando tempestivamente all'Autorità.
Le piattaforme digitali devono implementare sistemi di hash matching per bloccare rapidamente la diffusione di revenge porn e conservare il materiale acquisito con tecniche di anonimizzazione.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.