Telegram FZ-LLC
Deliberazione - Ratifica di provvedimento d'urgenza
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 166/2026 del 7 aprile 2026 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con il quale è stata ingiunta a Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito sulla relativa piattaforma, nonché la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Non specificato
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn - Protezione da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — Il Garante ratifica l'ordine a Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione sulla relativa piattaforma del materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l'eventuale materiale acquisito in chiaro utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Il provvedimento è adottato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy che attribuisce al Garante competenza a ricevere segnalazioni di revenge porn e a decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione. L'art. 33-bis del Regolamento del Garante n. 1/2019 consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza misure volte ad impedire la diffusione del materiale, salva successiva ratifica da parte del Garante.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.