Facebook Italy
Deliberazione
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 164/2026 e 165/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 7 aprile 2026, con i quali sono state ingiunge a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione del materiale a contenuto sessualmente esplicito non consensuale oggetto della segnalazione, e prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn e diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito attraverso piattaforme digitali
Conseguenze — Il Garante ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente del Dipartimento, confermando l'ingiungere ai gestori delle piattaforme l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione mediante blocco tramite hash e la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
La ratifica riguarda provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento entro quarantotto ore dalla segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy in materia di revenge porn, con obbligo di successiva ratifica da parte del Garante.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.