Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy S.r.l.; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited

ratifica di determinazioni dirigenziali d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 23 giugno 2026 nei confronti di tre gestori di piattaforme digitali per il contrasto della diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale (revenge porn). Le misure imposte consistono nell'immediata adozione di filtri basati su hash e nella conservazione conservativa del materiale per dodici mesi a fini probatori.

La massima
Il Garante dispone il blocco immediato di materiale sessualmente esplicito diffuso senza consenso mediante hash matching e conservazione probatoria per dodici mesi.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

persona interessata/segnalante ricorrente nel procedimento di contrasto al revenge porn
Facebook Italy S.r.l. gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo struttura interna del Garante che ha adottato i provvedimenti d'urgenza
Garante per la protezione dei dati personali autorità che ratifica
Interessati coinvolti

almeno una persona interessata segnalante; numero potenziale di fruitori e diffusori del materiale non specificato

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento del Garante n. 1/2019art. 15 regolamento del Garante n. 1/2000d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196d.l. 8 ottobre 2021 n. 139legge 3 dicembre 2021 n. 205Regolamento (UE) n. 2016/679

Lettura del caso

Temi affrontati — contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Conseguenze — I gestori delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok sono tenuti a: 1) implementare immediatamente misure tecniche (filtri basati su hash) per impedire la diffusione del materiale segnalato; 2) conservare per dodici mesi il materiale eventualmente acquisito in chiaro, utilizzando misure che impediscono la diretta identificabilità degli interessati, comunicandolo tempestivamente all'Autorità. I provvedimenti rimangono efficaci dalla data della trasmissione delle determinazioni dirigenziali (23 giugno 2026).

Punto di attenzione

Le piattaforme digitali devono implementare entro 48 ore misure tecniche di blocco basate su hash e conservare evidenza del materiale non consensuale a fini probatori e investigativi.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

Condividi questo provvedimento

Facebook Italy S.r.l.; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

Gioco di cultura privacy

Privacy, autorità e provvedimenti: quanto li conosci?

10 domande a risposta multipla tra funzionamento del Garante e casi reali dell'archivio, con una spiegazione dopo ogni risposta.

Fai il quiz →