Facebook Italy S.r.l.; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Technology Limited
ratifica di determinazioni dirigenziali d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 23 giugno 2026 nei confronti di tre gestori di piattaforme digitali per il contrasto della diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale (revenge porn). Le misure imposte consistono nell'immediata adozione di filtri basati su hash e nella conservazione conservativa del materiale per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante dispone il blocco immediato di materiale sessualmente esplicito diffuso senza consenso mediante hash matching e conservazione probatoria per dodici mesi.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
almeno una persona interessata segnalante; numero potenziale di fruitori e diffusori del materiale non specificato
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — I gestori delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok sono tenuti a: 1) implementare immediatamente misure tecniche (filtri basati su hash) per impedire la diffusione del materiale segnalato; 2) conservare per dodici mesi il materiale eventualmente acquisito in chiaro, utilizzando misure che impediscono la diretta identificabilità degli interessati, comunicandolo tempestivamente all'Autorità. I provvedimenti rimangono efficaci dalla data della trasmissione delle determinazioni dirigenziali (23 giugno 2026).
Le piattaforme digitali devono implementare entro 48 ore misure tecniche di blocco basate su hash e conservare evidenza del materiale non consensuale a fini probatori e investigativi.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.