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Deliberazione Doc. 10273488 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited

Ratifica di determinazione dirigenziale adottata d'urgenza

Dettaglio Ratifica

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 181/2026 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, che ingiunge l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale su Facebook e Instagram, e prescrive la conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria di provvedimento cautelare
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria di provvedimento cautelare
Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo adottante del provvedimento d'urgenza
Persona interessata segnalante per violazione art. 144-bis Codice Privacy (revenge porn)
Interessati coinvolti

Un interessato (segnalante)

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)art. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000Regolamento (UE) n. 2016/679
Precedenti citati
Deliberazione Garante n. 33 del 27 gennaio 2022 (introduzione art. 33-bis regolamento n. 1/2019)d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con legge 3 dicembre 2021, n. 205 (introduzione art. 144-bis Codice)d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (modifica Codice Privacy)

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn - Protezione da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito attraverso piattaforme digitali

Conseguenze — Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza che ingiunge a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito non consensuale sulle loro piattaforme, trasmesso in formato hash, e di conservare il materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Punto di attenzione

Applicazione della procedura d'urgenza di cui all'art. 144-bis del Codice Privacy per il contrasto al revenge porn, con ratifica della misura cautelare adottata dal dirigente competente entro il termine di quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited: deliberazione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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